Sentenza del 29/09/2015 n. 7631 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO SINTETICO - Spese sostenute nel corso del periodo di imposta - Presunzione di capacità contributiva - Presunzione legale - Onere della prova contraria - Valutazione del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente il reddito del contribuente, a fronte dell'assenza o dell'insufficienza di redditi dichiarati, sulla base di spese sostenute e di beni o disponibilità idonei a manifestare capacità contributiva. Il contribuente contestava la pretesa, sostenendo implicitamente che tali elementi non dimostrassero un reddito imponibile occulto o che la relativa provvista avesse diversa origine.
La decisione
La sentenza afferma che, una volta provata dall'Ufficio l'effettiva disponibilità dei beni o il sostenimento delle spese-indice, opera una presunzione legale di capacità contributiva. L'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove sulla provenienza del reddito. Spetta quindi al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata, idonea a giustificare la provenienza delle somme utilizzate per acquistare o mantenere i beni e sostenere le spese. Il principio richiamato è favorevole all'Amministrazione finanziaria, salvo che il contribuente riesca a superare la presunzione con tale prova.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e seguenti, d.P.R. 600/1973
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Consente di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, comprese le spese sostenute e la disponibilità di determinati beni.
Art. 2728 c.c.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite
La presunzione derivante dall'accertamento sintetico è qualificata come legale: accertato il fatto-base, la legge impone di presumere l'esistenza della relativa capacità contributiva, salva la prova contraria nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione deve dimostrare l'effettività delle spese sostenute o delle disponibilità patrimoniali utilizzate come indicatori di capacità contributiva, ma non deve provare ulteriormente l'esistenza o l'ammontare del reddito occulto.
- Il contribuente che intende contestare l'accertamento deve fornire una prova concreta, specifica e documentata dell'origine delle somme, ad esempio dimostrando l'utilizzo di redditi già tassati, risparmi pregressi, finanziamenti, donazioni o altre fonti lecite e compatibili.
- La semplice affermazione che le spese siano state sostenute con disponibilità diverse dal reddito dell'anno accertato, senza documentazione idonea e senza una ricostruzione coerente dei flussi finanziari, normalmente non è sufficiente.
- Il giudice tributario, dopo avere verificato la realtà degli elementi-indice, deve concentrarsi sulla prova contraria del contribuente e non può sostituire la presunzione legale con una valutazione meramente ipotetica o discrezionale.
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