Parere n. 777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia per la revocazione del d.P.R. del -OMISSIS- che, in conformità al parere n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per-OMISSIS- prot. n. 1821 del 26 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica che aveva respinto il ricorso contro una sanzione disciplinare pecuniaria.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., del decreto del Presidente della Repubblica adottato in conformità a un precedente parere della Sezione, sostenendo di avere acquisito una dichiarazione scritta di un sovrintendente capo coordinatore, datata 10 marzo 2023. La dichiarazione avrebbe attestato l’indisponibilità delle mascherine FFP2, la necessità di prestare soccorso a un detenuto in ipotermia e l’esecuzione di un ordine superiore. Il ricorrente ha dedotto che tale dichiarazione costituisse un documento decisivo, preesistente ma rinvenuto solo successivamente, chiedendo nella fase rescindente la revocazione e nella fase rescissoria l’accoglimento del ricorso originario. La questione consisteva nello stabilire se la dichiarazione potesse integrare il documento preesistente previsto dall’art. 395, n. 3, c.p.c. e se potesse essere utilizzata quale prova testimoniale nel giudizio di revocazione del decreto presidenziale adottato sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile. La dichiarazione non era un documento preesistente semplicemente rinvenuto dopo la decisione, ma era stata formata successivamente all’espressione del parere della Sezione. Poiché il parere reso nel procedimento di ricorso straordinario è vincolante, la preesistenza del documento deve essere valutata con riferimento alla data del parere, e non alla successiva data del decreto del Presidente della Repubblica. È quindi irrilevante che la dichiarazione fosse anteriore al decreto presidenziale. Inoltre, l’art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda il rinvenimento di documenti, non di prove testimoniali. La dichiarazione scritta non è stata qualificata come documento in senso proprio, ma come documentazione di dichiarazioni rese, riconducibile alla prova testimoniale, che non è ammissibile nella sede straordinaria della revocazione. Il precedente decreto presidenziale e il parere originario non sono stati quindi revocati.
Osservazioni
Art. 395, n. 3, c.p.c. - Preesistenza del documento
La revocazione per rinvenimento di documenti presuppone un documento già esistente al momento della decisione, ma non prodotto per causa non imputabile alla parte. Una dichiarazione testimoniale formata successivamente alla decisione non soddisfa tale requisito.
Data rilevante per la preesistenza
Nel ricorso straordinario, in ragione del carattere vincolante del parere del Consiglio di Stato, la preesistenza del documento deve essere valutata con riferimento alla data del parere, non alla data del successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Natura della dichiarazione scritta
La mera documentazione di dichiarazioni rese non costituisce documento in senso proprio ai fini dell’art. 395, n. 3, c.p.c., ma è riconducibile alla prova testimoniale.
Ammissibilità della prova testimoniale nella revocazione
La prova testimoniale non può essere introdotta nella sede straordinaria della revocazione del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario
La disposizione richiede il rinvenimento di un documento preesistente alla decisione; non consente di fondare la revocazione su una dichiarazione formata successivamente né su una prova testimoniale.
d.P.R. 1199/1971
Il parere del Consiglio di Stato nel procedimento di ricorso straordinario ha carattere vincolante; perciò la data del parere è il riferimento temporale per valutare la preesistenza del documento rilevante ai fini della revocazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato ritenuto necessario oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione prevista dall’art. 395, n. 3, c.p.c., il documento deve essere preesistente alla decisione e soltanto successivamente rinvenuto; una dichiarazione formata dopo la decisione non integra tale presupposto.
- Nel procedimento di ricorso straordinario, quando il decreto del Presidente della Repubblica è adottato in conformità al parere vincolante del Consiglio di Stato, la preesistenza del documento rilevante per la revocazione deve essere valutata con riferimento alla data del parere.
- La revocazione per documento decisivo non riguarda il rinvenimento di prove diverse dal documento, come la prova testimoniale.
- Una dichiarazione scritta resa da un soggetto e successivamente formalizzata non costituisce, ai fini dell’art. 395, n. 3, c.p.c., un documento probatorio precostituito, ma documentazione di una prova testimoniale, inammissibile nella sede straordinaria della revocazione.
Revocazione di un decreto presidenziale su sanzione disciplinare
Il parere riguarda un ricorso straordinario per revocazione proposto da un agente della Polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia. Il ricorrente chiedeva di revocare il decreto del Presidente della Repubblica che, in conformità a un precedente parere del Consiglio di Stato, aveva respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.
Fatti all’origine della sanzione
La sanzione era stata inflitta per due condotte: l’interlocuzione con un detenuto sottoposto a isolamento sanitario precauzionale utilizzando una mascherina chirurgica anziché la prescritta FFP2 e il rifiuto di sottoporsi al tampone previsto prima del rientro in servizio, accompagnato da dichiarazioni screditanti nei confronti del comandante. Nel precedente parere la Sezione aveva ritenuto legittima la quarantena precauzionale e provata la condotta sulla base della relazione di servizio, munita di fede privilegiata fino a querela di falso.
Documento posto a fondamento della revocazione
Il ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta del 10 marzo 2023 resa da un sovrintendente capo coordinatore già menzionato nell’istruttoria amministrativa, ma mai escusso. Secondo il ricorrente, la dichiarazione avrebbe dimostrato l’assenza di mascherine FFP2, la necessità di coprire tempestivamente il detenuto, che versava in ipotermia, e l’esecuzione di un ordine impartito da un superiore.
Valutazione sulla preesistenza del documento
La Sezione ha escluso che la dichiarazione potesse integrare il presupposto dell’art. 395, n. 3, c.p.c. Non si trattava di un documento già esistente e successivamente rinvenuto, bensì di una dichiarazione formata dopo l’espressione del precedente parere. Il fatto che fosse anteriore al decreto del Presidente della Repubblica non è decisivo: poiché il parere del Consiglio di Stato è vincolante, il momento rilevante per valutare la preesistenza del documento è la data del parere.
Distinzione tra documento e prova testimoniale
La Sezione ha inoltre osservato che l’art. 395, n. 3, c.p.c. attribuisce rilievo al rinvenimento di documenti e non di altre prove. La dichiarazione scritta non è stata considerata un documento in senso proprio, ma la mera documentazione di dichiarazioni rese, quindi una forma di prova testimoniale. Tale prova non è ammissibile nella sede straordinaria della revocazione, come già affermato dal parere della Sezione n. 587 del 27 febbraio 2015.
Esito
Per entrambe le ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la dichiarazione era stata formata dopo il momento processuale rilevante e, comunque, non costituiva un documento decisivo utilizzabile ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c. La Sezione ha disposto anche l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 118/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 119/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 120/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 121/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 122/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 123/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →