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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4445/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e carenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio e dell'ordinanza del riesame. Il decreto del P.M. non descriveva i fatti contestati, indicava solo numericamente le norme penali (art. 416, 642, 497 c.p.), luogo e data del sequestro; mancavano l'indicazione dell'oggetto materiale dei reati e un nesso chiaro tra posizione del ricorrente e indagini svolte su altri soggetti. Per tale motivo la rappresentazione delle "esigenze probatorie" risultava generica, tautologica e meramente esplorativa. Inoltre il Tribunale del riesame aveva tentato di integrare la motivazione ipotizzando la falsità dei documenti senza indicare dati di indagine che sostenessero tale sospetto, operazione vietata al giudice di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame che il decreto di convalida del P.M., perché carenti di motivazione idonea a specificare i fatti e il nesso funzionale tra il sequestro e le concrete esigenze probatorie. Ha disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. La decisione richiama il principio che il sequestro probatorio deve contenere una motivazione che colleghi in modo concreto l'utilità delle cose all'accertamento dei fatti (non formule generiche) e conferma il divieto per il giudice del riesame di integrare la motivazione mancante con proprie deduzioni non comprovate.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Citato come norma indicata numericamene nel decreto di convalida senza descrizione dei fatti; la Corte rileva che la mera indicazione numerica della norma non supplisce all'obbligo di descrivere i fatti e il nesso con le esigenze probatorie

  • art. 642 c.p.

    Citato tra le norme indicate, senza precisazione dell'oggetto materiale del reato; la Corte richiede invece indicazioni concrete sull'oggetto dei reati (es. quale documento sarebbe falso)

  • art. 497 c.p.

    Come sopra: la semplice enunciazione dell'articolo non soddisfa il requisito motivazionale del decreto di sequestro probatorio

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Riferimento al contenuto probatorio: la Corte sottolinea che il decreto di sequestro deve motivare come le cose sequestrate possano costituire strumenti utili ai sensi dell'art. 190 per l'acquisizione della prova

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato come forma procedurale seguita dalla Corte nell'esame del ricorso (modalità di valutazione in Cassazione per ricorsi presentati in quel periodo)

  • Giurisprudenza: Sez. Unite, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Sez. Unite, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli

    Principio richiamato: il decreto di sequestro probatorio deve motivare specificamente la finalità probatoria e il nesso funzionale tra il vincolo imposto e le esigenze di ricerca della prova, non con formule generiche

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019 (Bufano)

    Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano

    Precedente che ha ritenuto nulla la motivazione carente del provvedimento di sequestro probatorio; richiamato per coerenza nel controllo della motivazione

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 (Vallese)

    Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese

    Precisa il divieto per il giudice del riesame di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato con proprie deduzioni; richiamata per negare l'integrazione operata dal Tribunale del riesame

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 26901 del 24/05/2013 (Rapità)

    Sez. 2, Sentenza n. 26901 del 24/05/2013, Rapità

    Ulteriore conferma del principio che il giudice di riesame non può supplire alla carenza motivazionale del decreto impugnato

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017 (Gigante)

    Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante

    Principio secondo cui l'annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza motivazionale comporta l'annullamento anche del decreto del P.M. e la restituzione delle cose sequestrate

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro probatorio deve contenere una descrizione minima e chiara dei fatti contestati: non è sufficiente la sola indicazione numerica delle norme penali richiamate
  • La motivazione deve spiegare il nesso funzionale concreto tra le cose sequestrate e le esigenze probatorie: frasi generiche come "per accertare i reati" non sono adeguate
  • Il giudice del riesame non può integrare o supplire la motivazione carente del decreto impugnato con proprie deduzioni o sospetti non supportati da dati investigativi
  • Se la motivazione è totalmente carente rispetto alla necessità probatoria, l'annullamento dell'ordinanza di riesame comporta l'annullamento anche del decreto di convalida del P.M. e la restituzione delle cose sequestrate
  • Qualsiasi sospetto di falsità o di utilità probatoria deve essere sostenuto da elementi di indagine indicati nel provvedimento; altrimenti la finalità del sequestro assume carattere esplorativo e non è giustificabile

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