Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13321/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite riguarda il trattamento retributivo spettante durante il periodo feriale ad alcuni lavoratori, i quali avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di differenze retributive per gli anni 2010-2014. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che, ai fini della retribuzione feriale, dovessero essere inclusi numerosi emolumenti ordinariamente percepiti in servizio, quali indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato, escludendo solo straordinario e indennità di produttività giornaliera. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., del d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente incluso tali voci per evitare un effetto dissuasivo sulle ferie, trascurando il carattere costituzionalmente garantito e irrinunciabile del diritto; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per asserito difetto di prova, da parte dei lavoratori, sia dell'incidenza negativa sulla fruizione delle ferie sia dei presupposti eurounitari per l'inclusione delle voci nella retribuzione feriale; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella interpretazione degli accordi aziendali; (4) violazione degli artt. 20 e 21 del CCNL 23.7.1976 per l'inclusione di trasferta e diaria ridotta; (5) violazione del CCNL 23.7.1976 e del CCNL 12.3.1980, per asserita contrarietà alla struttura della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva; (6) violazione degli artt. 36 e 39 Cost. e dell'art. 12 CCNL 27.11.2000, sostenendo che nel sistema italiano non esisterebbe un principio di onnicomprensività e che la disciplina retributiva è rimessa alla contrattazione collettiva; (7) violazione dell'art. 10, comma 1, CCNL 12.3.1980 e dell'art. 5 CCNL 27.11.2000, deducendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel commisurare il ricalcolo alle ferie complessivamente godute anziché al minimo di quattro settimane previsto dal diritto UE. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi sei motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la retribuzione delle ferie, interpretata alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della CGUE, deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria percepita durante il lavoro e comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, al fine di non dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva compiuto una valutazione in concreto sulla natura delle voci retributive, sulla loro continuità e sul loro peso economico, nonché sulla plausibilità dell'interpretazione degli accordi collettivi e aziendali, attività rimessa al giudice del merito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, poiché la società non aveva dimostrato che la questione del numero di giorni di ferie da assumere a base del calcolo fosse stata devoluta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione di appello che aveva riconosciuto ai lavoratori le differenze retributive per il periodo feriale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto corretta la lettura della normativa eurounitaria e della contrattazione collettiva compiuta dal giudice di merito, mentre ha dichiarato nuovo e quindi inammissibile il motivo relativo al parametro temporale di riferimento per il ricalcolo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della retribuzione e del diritto alle ferie, ma non ritenuto idoneo a escludere l'applicazione della disciplina eurounitaria sulla retribuzione feriale.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina della retribuzione, senza esito favorevole.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato in tema di diritto alle ferie e loro fruizione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei fatti, senza accoglimento.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi e aziendali; la Corte afferma che tale interpretazione è riservata al giudice di merito se plausibile.

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    Costituisce il fondamento eurounitario del diritto alla retribuzione durante le ferie; la Corte lo interpreta nel senso che la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, per non dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie.

  • d.lgs. n. 66/2003, artt. 10-18 bis

    Richiamato come disciplina interna di recepimento del diritto alle ferie e del relativo trattamento.

  • art. 20 CCNL 23.7.1976

    Richiamato dalla ricorrente per escludere l'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione feriale; censura respinta.

  • art. 21 CCNL 23.7.1976

    Richiamato dalla ricorrente sul medesimo tema della struttura della retribuzione feriale.

  • CCNL 12.3.1980

    Richiamato per contestare la ricostruzione della retribuzione feriale e il criterio temporale del calcolo.

  • art. 12 CCNL 27.11.2000

    Richiamato a sostegno della tesi secondo cui la retribuzione sarebbe integralmente rimessa all'autonomia collettiva.

  • art. 10, comma 1, CCNL 12.3.1980

    Richiamato nel settimo motivo in relazione al numero di giorni di ferie da considerare per il ricalcolo.

  • art. 5 CCNL 27.11.2000

    Richiamato nel settimo motivo sul medesimo profilo temporale del ricalcolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro, includendo gli emolumenti peculiari e normalmente collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
  • Nel valutare se singole indennità debbano essere computate nella retribuzione feriale, il giudice di merito può compiere una verifica in concreto sulla loro connessione ordinaria con la prestazione lavorativa, sulla loro continuità e sul loro peso economico complessivo.
  • L'interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva aziendale, per la sua limitata efficacia soggettiva, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e non illogica.
  • La mancata corresponsione durante le ferie di voci retributive abitualmente percepite in servizio può essere rilevante se idonea, anche solo in astratto, a dissuadere il lavoratore dall'esercizio effettivo del diritto al riposo annuale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito è inammissibile per novità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.