Cassazione Civile, Ordinanza n. 09580/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario 16 intimazioni di pagamento emesse per un importo complessivo di euro 129.932,00 sulla base di cartelle di pagamento relative a iscrizioni a ruolo a vario titolo. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello: aveva annullato alcune intimazioni perché il concessionario non aveva provato la notifica delle cartelle presupposte e altre perché il credito risultava prescritto, confermando le restanti. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione di legge per prescrizione, notifica delle cartelle, onere della prova e Statuto del contribuente; vizio di motivazione sulla prescrizione della intimazione n. 16; erronea valutazione della prova documentale; violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa per carenza di elementi essenziali delle intimazioni. Il concessionario ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, lamentando omesso esame di fatti decisivi: da un lato, l'esistenza di intimazioni intermedie che avrebbero interrotto la prescrizione per alcune cartelle; dall'altro, il deposito presso la casa comunale e comunque la regolarità della notificazione di altre cartelle presupposte. La Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso principale tranne il secondo motivo, accolto perché la CTR non aveva considerato che, per la cartella sottesa all'intimazione n. 16, tra la notifica della cartella (11 ottobre 2002) e la notifica dell'intimazione (22 novembre 2012) erano decorsi oltre dieci anni, imponendo un nuovo esame sulla prescrizione. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale, rilevando che la CTR non aveva valutato gli atti interruttivi della prescrizione per alcune intimazioni e non aveva esaminato le circostanze relative alla notifica delle cartelle presupposte per altre. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per i capi interessati.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale; ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la prescrizione del credito relativo all'intimazione n. 16 e verifichi, per le altre intimazioni, la sussistenza di atti interruttivi e la regolarità della notificazione delle cartelle presupposte.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i diversi vizi deducibili in cassazione e ritiene inammissibili i motivi privi di specificità o che non individuano correttamente il vizio denunciato.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo specifico le norme violate e gli atti/documenti su cui si fonda; la mancanza di tali indicazioni determina inammissibilità per genericità.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della notificazione è soddisfatto dalla produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, in assenza di contestazione della loro conformità all'originale.
art. 2953 c.c.
La prescrizione decennale derivante da titolo giudiziale definitivo non si applica alle cartelle di pagamento, che sono atti amministrativi e non acquistano efficacia di giudicato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
La produzione di documenti in copia fotostatica è idonea a introdurre la prova; se la conformità all'originale è contestata, il giudice deve disporre l'esibizione dell'originale.
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4
Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica tramite operatore postale privato con licenza individuale è fidefaciente per atti amministrativi o tributari.
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5
È richiamato quale titolo abilitativo minore dell'operatore postale privato che effettua la notificazione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
È richiamato in relazione alla notificazione della cartella mediante deposito presso la casa comunale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, rilevante per il deposito presso la casa comunale.
art. 375 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis
È richiamato per l'introduzione del rito camerale nelle modalità di trattazione del ricorso.
legge 25 ottobre 2016, n. 197
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
art. 3, comma 28, lett. a)
È richiamato solo per segnalare che il testo applicabile dell'art. 375 c.p.c. è quello anteriore alle modifiche introdotte da tale decreto.
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi, non sono idonee a produrre l'effetto proprio del giudicato; pertanto, la prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c. opera solo quando il credito sia stato accertato con un titolo giudiziale definitivo.
- Chi contesta la prescrizione o la regolarità della notificazione deve indicare in modo specifico la natura del credito, gli atti rilevanti e i documenti su cui fonda la censura; la doglianza generica è inammissibile per difetto di specificità.
- Nel processo tributario, la produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento è sufficiente a provare la notificazione, salvo disconoscimento della conformità all'originale; non sussiste un obbligo generalizzato dell'agente della riscossione di produrre il contenuto integrale della cartella.
- La notificazione di atti tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di valida licenza individuale, nel regime di parziale liberalizzazione del servizio postale, è idonea a produrre effetti probatori e notificatori.
- Quando il giudice ritenga prescritto o non notificato un credito iscritto a ruolo, deve esaminare tutti i fatti potenzialmente interruttivi o impeditivi dedotti dalle parti, compresi eventuali atti di riscossione intermedi e le modalità di notificazione delle cartelle presupposte.
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