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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19284/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5, 61 n.5 c.p. i motivi sono: (1) carenza di legittimazione alla querela proposta da Ludovic Jean Marie Deschamps per Christian Dior Italia s.r.l. (si deduce che il potere di querela non spettava a Deschamps in ragione di procure/verbali societari); (2) nullità/violazione dei termini per la notificazione dell'avviso d'udienza di riesame (inosservanza del termine previsto dall'art. 309, comma 8 c.p.p. e insufficiente tempo per valutare documentazione integrativa); (3) inutilizzabilità dei dati di traffico telematico e dei tabulati/intercettazioni per mancanza/deficit dei decreti autorizzativi o per carenza motivazionale del decreto di convalida del GIP; (4) omesso interrogatorio preventivo (art. 292, comma 3-bis e 1-quater c.p.p.) e carenza della motivazione circa l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 c.p.p.); (5) mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con presidio di controllo elettronico (art. 275 e 275-bis c.p.p.) per l'indagato Bontoiu. È stata anche prodotta memoria con nuovo motivo relativo a verbali societari successivi che, secondo i ricorrenti, renderebbero invalida la querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha rigettati. In motivazione la Corte: (i) ha ritenuto infondato il primo motivo perché la visura camerale mostrava che al consigliere Deschamps era stato conferito un ampio potere di rappresentanza e promozione di azioni giudiziarie, mentre la nomina di un procuratore speciale (Bruno) con firma congiunta per importi superiori a Euro 100.000 non escludeva la legittimazione autonoma di Deschamps; (ii) ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che il termine di tre giorni di preavviso riguarda la prima udienza e che il differimento per acquisizioni documentali non ha prodotto nullità, anche perché il difensore non aveva chiesto specifico termine aggiuntivo; (iii) ha respinto il terzo motivo per genericità e per carenza di "prova di resistenza" oltre a ritenere adeguata la motivazione del decreto di convalida del GIP relativo ai tabulati; (iv) ha respinto il quarto motivo ritenendo congrua la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio (occultamento/monetizzazione della refurtiva e necessità di identificare complici) e non manifestamente illogica la motivazione sull'omesso interrogatorio preventivo; (v) ha dichiarato generico il quinto motivo e ritenuto legittima la valutazione del tribunale di riesame circa l'inefficacia degli arresti domiciliari con controlli elettronici per contenere i rischi rilevati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5, 61 n.5 cod. pen.

    Indicano i reati contestati (concorso, furto aggravato e circostanze) che giustificano le indagini e la misura cautelare applicata.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Riferito alla questione di procedibilità/querela e alla legittimazione a proporre l'azione, oggetto del primo motivo.

  • art. 2384 cod. civ.

    Norma societaria richiamata in relazione ai poteri del rappresentante sociale e alla legittimazione a proporre querela in nome della società.

  • art. 309, comma 8 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame; la Corte ha interpretato che il termine riguarda la prima udienza e non i successivi rinvii per integrazione istruttoria.

  • art. 324, comma 6 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto giurisprudenziale sul termine di preavviso per il difensore (riferimento a prime udienze e rinvii).

  • d.lgs. 196/2003 (art. 132) e disposizioni successive (commi 3, 3-bis, 3-quater)

    Regolamentano l'acquisizione dei dati di traffico: necessità di autorizzazione giudiziale o decreto motivato del PM con convalida del GIP, condizioni di urgenza e sanzione di inutilizzabilità in caso di violazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli standard motivazionali per intercettazioni e acquisizioni a mezzo telematico; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del GIP.

  • art. 267, comma 1 cod. proc. pen.

    Standard di motivazione richiesto per i decreti autorizzativi; il decreto del GIP è stato ritenuto conforme agli standard di autonomia e concretezza.

  • art. 292, comma 3-bis e art. 292, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Norme sull'interrogatorio preventivo degli indagati; la Corte ha ritenuto che l'omissione non abbia violato norme o prodotto motivazione manifestamente illogica, dato il pericolo di inquinamento probatorio.

  • art. 274 lett. a) cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione di misure cautelari per pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi concreti (occultamento/monetizzazione della refurtiva, necessità di identificare complici).

  • art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.

    Regime degli arresti domiciliari e degli strumenti di controllo elettronico; la Corte ha confermato che il tribunale del riesame può ritenere inidonei gli arresti domiciliari con strumenti di controllo quando la misura risulta inadeguata a contenere i rischi emersi.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela da parte di un rappresentante societario dipende dal contenuto concreto dei poteri societari: un ampio conferimento di poteri di rappresentanza e di promuovere azioni giudiziarie legittima l'iniziativa, mentre procure speciali limitate vanno interpretate secondo la loro portata.
  • Il termine di preavviso per la comparizione del difensore disciplinato per la prima udienza di riesame non si estende automaticamente ad ogni rinvio; tuttavia, il giudice deve garantire un tempo congruo se il rinvio comporta l'acquisizione di documenti rilevanti per la difesa.
  • L'acquisizione dei dati di traffico è subordinata a uno specifico procedimento autorizzativo (decreto del PM con convalida del GIP ovvero decreto giudiziale) e alla motivazione concreta della necessità; l'assenza di allegati può rendere la censura generica se non si indica in che modo gli atti sono decisivi.
  • L'omesso interrogatorio preventivo non determina automaticamente nullità della misura cautelare se il giudice di merito ha fornito motivazione non manifestamente illogica circa esigenze cautelari concrete (pericolo di inquinamento probatorio o necessità di identificare complici).
  • La valutazione sull'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico è una valutazione di merito tipicamente non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; l'esistenza di concreti rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio può giustificare la detenzione in carcere.

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