Cassazione Penale, Ordinanza n. 31215/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la sussistenza della responsabilità penale, ma la doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione meramente generica e volta a ottenere una non consentita rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della decisione di merito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto non punibile; anche tale censura è stata ritenuta generica e non specifica, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la presenza di precedenti specifici e quindi l'abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché non confutava l'argomento decisivo dei precedenti specifici e dell'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la Corte territoriale aveva valorizzato la presenza di precedenti specifici, ritenuti indice di abitualità del comportamento, circostanza incompatibile con l'applicazione dell'istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da un apparato motivazionale logico e completo.
- Le censure per cassazione devono misurarsi specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata; i motivi generici o non confrontati con gli argomenti decisivi della sentenza sono inammissibili.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi precedenti specifici tali da integrare abitualità del comportamento.
- La deduzione del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con le ragioni concrete poste a base del diniego, non essendo sufficiente una doglianza astratta o assertiva.
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