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Sentenza

Sentenza n. 5045/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 10 ottobre 2025, diretta a ottenere l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. L’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva infatti fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento. Il giudice ha applicato il combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere

    Il rito avverso il silenzio è applicabile alla mancata attivazione del procedimento relativo alla richiesta di visto; quando l’amministrazione provvede nel corso del giudizio, la definizione della controversia avviene secondo la disciplina della cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta attivazione del procedimento, con fissazione dell’appuntamento richiesto, integra il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con richiesta di nomina di un Commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta era stata richiesta come misura conseguente all’eventuale inerzia amministrativa, ma non è stata disposta in ragione dell’avvenuta attivazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto della domanda giudiziale sia l’attivazione del relativo procedimento e non l’ottenimento del provvedimento finale favorevole.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio sul silenzio, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., se rende integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe da essa gestite; resta possibile la restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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