Sentenza n. 14952/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’intervenuto pagamento della quota del 25% dovuta per il payback sui dispositivi medici. Non essendo più attuale l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti ministeriali e regionali, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.
Atto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti presupposti e connessi relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e alla determinazione dei criteri e delle modalità di ripiano del payback per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in ragione dell’intervenuto versamento della quota pari al 25% del pagamento dovuto per il payback sui dispositivi medici, ai sensi della disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disciplina sopravvenuta ha previsto il versamento della quota del 25% del pagamento dovuto per il payback sui dispositivi medici; tale versamento ha determinato, nel caso concreto, il venir meno dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione di un fatto sopravvenuto che rende non più utile la pronuncia richiesta, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione è collegata a un evento sopravvenuto idoneo a rendere inutiliter data la pronuncia, il giudice deve definire il giudizio con una declaratoria di improcedibilità, senza esaminare il merito delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →