Sentenza n. 12044/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, portante “D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, unitamente all'allegato A ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 1 Avezzano Sulmona L''''Aquila n. 1493 del 22.8.2019, portante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” e n. 2110 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 3 Pescara n. 1043 del 22.8.2019, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” e n. 1708 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iv) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 4 Teramo n. 1513 del 22.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell''''art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e n. 1994 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (v) la relazione non cognita rimessa con nota - parimenti non cognita - prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023 - 13.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alla determinazione della quota di ripiano posta a carico dei fornitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 e gli atti delle Aziende sanitarie regionali concernenti la ricognizione del fatturato per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 14 maggio 2026, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. La richiesta era fondata sull'avvenuto versamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dalla nuova disciplina. Le amministrazioni resistenti, tuttavia, non avevano depositato le dichiarazioni regionali di accertamento dell'avvenuto versamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto determinasse il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7 d.l. 95/2025 la subordina alla comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché tale comunicazione non risultava effettuata e le amministrazioni non avevano depositato dichiarazioni regionali di accertamento, la pronuncia appropriata era l'improcedibilità e non la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento dell'impresa comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina del collegamento da remoto utilizzato per la camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il verificarsi puntuale del presupposto procedimentale stabilito dalla legge; quando la legge subordina tale esito alla comunicazione al giudice di uno specifico provvedimento amministrativo, la sola dichiarazione del privato sull'avvenuto pagamento non è sufficiente.
- Nel giudizio amministrativo, l'avvenuto adempimento della pretesa sostanziale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →