Cassazione Penale, Ordinanza n. 34617/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Trieste, che aveva confermato la decisione di primo grado affermandone la responsabilità per minaccia aggravata, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo l’illogicità della valutazione dei dati processuali; la censura è stata ritenuta diretta a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, precluse in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento delle prove dichiarative, ma la Corte ha rilevato che la doglianza proponeva una valutazione alternativa della ricostruzione storica, della rilevanza e dell’attendibilità delle prove, anziché dimostrare una distorsione incontrovertibile della trasposizione del dato probatorio. Con il terzo motivo ha contestato l’aggravante prevista dall’art. 612, comma 2, c.p.; la censura è stata dichiarata generica e assertiva. Con il quarto motivo ha evocato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in modo meramente stilistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; che il secondo non individuasse un travisamento probatorio verificabile in sede di legittimità e proponesse invece una diversa lettura delle prove; che il terzo fosse generico e assertivo; e che il quarto richiamasse solo formalmente il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha osservato che le conformi decisioni di merito esponevano, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni della responsabilità e della sussistenza dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Considerato che il terzo motivo, che contesta l'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., è del tutto generico ed assertivo;
La contestazione dell’aggravante è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e assertivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito una diversa lettura dei dati processuali, una ricostruzione alternativa dei fatti o un differente giudizio di attendibilità delle fonti.
- Il travisamento della prova è scrutinabile in cassazione nei limiti della verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito di un dato probatorio rilevante e decisivo, quando la distorsione sia incontrovertibile e pacifica; non consente la rilettura o reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova.
- La censura relativa a un’aggravante deve essere specifica e argomentata; una contestazione generica e assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- Il richiamo al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, se svolto in termini meramente formali e senza una critica concreta alla motivazione, non costituisce una censura idonea.
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