Sentenza n. 1274/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai progetti e ai titoli edilizi in sanatoria relativi a immobili della medesima lottizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un'unità immobiliare sita nella Lottizzazione Edilmare di Pizzo, impugnava il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accesso del 19 marzo 2025, avente a oggetto i progetti e i titoli edilizi in sanatoria presentati dai destinatari di ordinanze di demolizione emesse per difformità rispetto al progetto approvato, comprese modifiche di destinazione d'uso e sottrazione di aree destinate a parcheggio. L'istanza era giustificata dalle difficoltà di circolazione e parcheggio nella lottizzazione, dalla pendenza di un giudizio civile relativo alla disciplina dei parcheggi e dall'interesse a verificare la situazione delle opere di urbanizzazione e il loro eventuale collaudo e trasferimento. Il Comune aveva inviato un preavviso di rigetto, senza adottare un provvedimento espresso definitivo, sostenendo che il richiedente non avesse un interesse qualificato, concreto, attuale e legittimo. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 9 d.P.R. 184/2006 e degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, lamentando l'assenza di una motivazione specifica, il mancato riconoscimento della propria posizione differenziata derivante dalla proprietà dell'immobile nella lottizzazione e l'insussistenza di ragioni prevalenti di riservatezza. Il Comune e il controinteressato sostenevano invece che la richiesta fosse generica ed esplorativa, non sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, e che dovesse essere bilanciata con la tutela della riservatezza.
La decisione
Il TAR ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale del diniego. Ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l'interesse del ricorrente, in quanto proprietario di un immobile inserito nella medesima lottizzazione e quindi titolare, quantomeno in ragione della vicinitas e del collegamento stabile con la zona, di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Tale posizione è sufficiente a fondare l'accesso agli atti edilizi quando la conoscenza degli stessi sia strumentale alla tutela di interessi relativi al rispetto delle previsioni urbanistiche, alla disciplina dei parcheggi o alle opere di urbanizzazione. Il Collegio ha inoltre considerato la pendenza del giudizio civile e la dichiarata intenzione di valutare ulteriori iniziative giudiziarie. Le generiche ragioni di riservatezza del controinteressato non sono state ritenute ostative, anche perché il Comune non ha provato la concreta lesione di dati sensibili e avrebbe potuto oscurare le eventuali parti riservate, procedendo a un bilanciamento caso per caso. Il ricorso è stato quindi accolto e il Comune è stato ordinato di ostendere la documentazione richiesta oppure di dichiararne formalmente l'inesistenza, assumendosene la responsabilità, entro trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti del controinteressato sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
in materia di “accesso” il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Il giudizio in materia di accesso è rivolto all'accertamento della sussistenza del diritto dell'istante e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ordine di esibizione dei documenti.
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
In materia edilizia, la vicinitas e il stabile collegamento con la zona possono integrare l'interesse qualificato all'accesso agli atti edilizi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
la conoscenza degli atti ... è strumentale e necessaria alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici
L'accesso difensivo può prevalere sulle generiche ragioni di riservatezza, ferma la necessità di un bilanciamento concreto da parte dell'amministrazione.
art. 9 d.P.R. 184/2006
il rifiuto ... all'accesso formale è motivato dal responsabile del procedimento con riferimento alla normativa specifica in materia
Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso devono essere specificamente motivati.
art. 32 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla prospettata conversione dell'azione, questione non decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 117 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla prospettata conversione dell'azione, questione non decisiva ai fini dell'accoglimento.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso, pur seguendo formalmente lo schema impugnatorio, è un giudizio sul rapporto volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e, ove ne ricorrano i presupposti, a ordinare l'esibizione dei documenti.
- In materia di accesso agli atti edilizi, la vicinitas, intesa come proprietà confinante, frontistante o stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può essere sufficiente a integrare l'interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall'art. 22 l. 241/1990, distinto dall'interesse necessario per impugnare il titolo edilizio.
- Il proprietario di un immobile inserito nella stessa lottizzazione degli interventi edilizi oggetto della richiesta può accedere ai relativi progetti e titoli quando la conoscenza sia strumentale alla tutela di interessi concernenti il rispetto delle previsioni urbanistiche, la disciplina dei parcheggi o le opere di urbanizzazione; tale accesso non costituisce controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.
- Le generiche ragioni di riservatezza opposte dal controinteressato non escludono automaticamente l'accesso difensivo agli atti edilizi. L'amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto e, ove necessario, può oscurare le parti contenenti dati sensibili, consentendo l'ostensione della restante documentazione.
- In presenza di una richiesta di accesso fondata su una posizione qualificata e su un nesso strumentale tra i documenti richiesti e la tutela di interessi giuridici, l'amministrazione non può limitarsi ad affermare in modo apodittico l'assenza di un interesse qualificato, ma deve adottare un diniego specificamente motivato e fondato su ragioni concrete.
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