Sentenza del 13/12/2016 n. 2231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Art. 9, comma 1, D.lgs. 504/92 - Equiparazione del coadiuvante agricolo al coltivatore diretto ai fini agevolativi - Interpretazione analogica - Difficoltà di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'equiparazione, ai fini delle agevolazioni ICI previste dall'art. 9, comma 1, del D.lgs. 504/1992, del coadiuvante agricolo al coltivatore diretto. La ruralità del fabbricato dipende dalla sua effettiva funzione di asservimento all'attività agricola e, per gli immobili abitativi, dal fatto che l'attività agricola sia esercitata dal soggetto che vi risiede. Il contribuente sosteneva che il coadiuvante agricolo dovesse essere assimilato al coltivatore diretto mediante interpretazione analogica. Tale estensione non è stata ritenuta possibile in assenza di una previsione normativa espressa, considerata la particolare rigidità delle norme agevolative. È stata tuttavia indicata la possibilità di un'interpretazione estensiva qualora l'occupante fosse un parente del coltivatore diretto e dimostrasse la qualità di coadiuvante familiare.
La decisione
La richiesta di equiparazione automatica del coadiuvante agricolo al coltivatore diretto non è stata accolta. L'agevolazione non può essere riconosciuta sulla sola base della generica qualifica di coadiuvante agricolo. Il beneficio potrebbe invece spettare quando siano provati i requisiti previsti dalla norma e, in particolare, la stabile connessione del fabbricato con l'attività agricola e la qualità di coadiuvante familiare del residente, se desumibile mediante interpretazione estensiva dalla lettera e dalla ratio della disposizione.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma agevolativa ICI è stata interpretata restrittivamente quanto all'individuazione dei soggetti beneficiari: non è possibile includere per analogia il coadiuvante agricolo se la disposizione non lo contempla espressamente.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
La disposizione riguarda il divieto di applicazione analogica delle norme penali ed eccezionali. Secondo la giurisprudenza citata, l'analogia in materia tributaria non è astrattamente esclusa, ma trova concreta applicazione difficoltosa per la formulazione rigida delle norme fiscali.
Cassazione civile, sentenza 20 dicembre 2011, n. 30722
In materia tributaria, mentre l'interpretazione analogica, pur non essendo in astratto esclusa, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 delle preleggi, trova difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della formulazione delle relative disposizioni, è certamente ammissibile sia l'interpretazione estensiva, sia l'interpretazione evolutiva.
La pronuncia distingue l'interpretazione analogica, normalmente difficile nelle agevolazioni fiscali, dall'interpretazione estensiva, che può ricomprendere i casi già implicitamente inclusi nella ratio della norma, e da quella evolutiva, che adegua la disposizione ai mutamenti economici, sociali o tecnici.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere applicate verificando puntualmente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; non è sufficiente una generica vicinanza funzionale o lavorativa alla categoria agevolata.
- L'equiparazione di soggetti non espressamente previsti dalla norma non può normalmente fondarsi su un'interpretazione analogica, soprattutto quando amplia l'ambito di un beneficio fiscale.
- È invece possibile un'interpretazione estensiva quando il caso concreto rientra già nella ratio e nella portata implicita della disposizione, purché siano documentati tutti gli elementi richiesti.
- Per i fabbricati rurali abitativi occorre dimostrare sia il collegamento funzionale dell'immobile con l'attività agricola sia che il soggetto residente eserciti effettivamente l'attività agricola o vi partecipi nella qualità riconosciuta dalla normativa.
- La qualifica di coadiuvante familiare, se adeguatamente provata e collegata a un coltivatore diretto, può avere rilevanza agevolativa maggiore rispetto alla generica qualifica di coadiuvante agricolo.
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