Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10752/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento della comunicazione di “rifiuto” dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202001180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione prefettizia di rifiuto preliminare dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emessa dalla Prefettura di Alessandria, deducendo l'illegittimità del diniego per la ritenuta carenza del requisito reddituale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione, a seguito di ordini istruttori, ha depositato il decreto prefettizio del 17 aprile 2026, con cui l'istanza è stata dichiarata inammissibile per la medesima carenza reddituale. Il ricorrente ha riferito di avere presentato una nuova istanza di cittadinanza. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Piemonte. Il provvedimento conclusivo non è stato impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Piemonte. Richiamando l'ordinanza dell'Adunanza Plenaria n. 13 del 2021, ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui il criterio della sede dell'autorità emanante è integrato o sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico. Il rifiuto prefettizio è stato qualificato come rifiuto preliminare o pregiudiziale, limitato al profilo della regolarità e ammissibilità della domanda, privo di efficacia erga omnes e distinto dal diniego nel merito dello status di cittadino, che può essere adottato soltanto dall'autorità centrale. Poiché l'atto proveniva dalla Prefettura di Alessandria e dispiegava effetti limitati al relativo ambito territoriale, la controversia è stata devoluta al TAR Piemonte. Il TAR ha precisato che la questione sull'interesse al ricorso era logicamente successiva a quella sulla competenza e non è stata quindi esaminata. Il ricorrente potrà riassumere la causa davanti al giudice indicato ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    la competenza territoriale è determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso

    Il criterio della sede dell'autorità emanante costituisce il criterio principale per la competenza territoriale; il criterio dell'efficacia spaziale prevale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al TAR indicato come territorialmente competente.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra i criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità emanante è principale, ma cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico.
  • Il provvedimento prefettizio che dichiara preliminarmente l'inammissibilità o rifiuta la domanda di concessione della cittadinanza per irregolarità o carenza di un requisito procedurale non incide sullo status sostanziale dello straniero, non attribuisce né nega la cittadinanza erga omnes e produce effetti limitati all'ambito territoriale della prefettura emanante.
  • Per individuare il giudice territorialmente competente occorre distinguere il diniego nel merito della cittadinanza, riferibile all'autorità centrale e potenzialmente dotato di efficacia ultraregionale, dal rifiuto o dall'inammissibilità preliminare della domanda, i cui effetti restano circoscritti al territorio dell'autorità periferica.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale precede logicamente l'esame dell'interesse al ricorso e consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.