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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35310/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo è privo di specificità perché non si confronta con le argomentazioni corrette e non illogiche della Corte territoriale in ordine alla congruità della pena. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto attiene alla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio: il ricorrente contesta la misura della pena, ma la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto congrua la pena valorizzando sia gli elementi favorevoli indicati dalla difesa sia la gravità della condotta accertata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna pronunciata in appello; la sentenza di legittimità non rivede il merito della responsabilità, ma prende atto del titolo di reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; una mera affermazione di eccessività del trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si misura con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
  • La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo non illogico, sia degli elementi favorevoli alla difesa sia della gravità concreta del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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