Cassazione Penale, Sentenza n. 38077/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la revisione della condanna per reati di detenzione e cessione di stupefacenti. Si allegavano come "nuove prove": 1) quattro missive scritte dai coimputati Lacava e Masella che escluderebbero la responsabilita' del Russo; 2) una perizia fonica di parte (dott. Caforio) che, secondo la difesa, dimostrerebbe errori nelle trascrizioni delle intercettazioni su cui si fonda la condanna; 3) rilievo sullo stato depressivo con riferimento a un capo relativo a furto; inoltre si sollevava una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 rispetto agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e all'art. 3 CEDU.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le missive non costituiscono un "novum" idoneo a mettere in discussione le intercettazioni gia' valutate nel giudizio di merito e, in ogni caso, non erano seguite da nuove indagini difensive che ne comprovassero l'attendibilita'. La perizia fonica di parte non e' stata qualificata come prova nuova di carattere scientifico innovativo (non sono state indicate nuove tecniche o acquisizioni scientifiche tali da smentire la consulenza gia' acquisita) e non puo' essere usata per una mera rivalutazione delle intercettazioni. Le ritrattazioni ipotetiche dei coimputati non sono sufficienti, da sole, a costituire prova nuova idonea alla revisione. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 DPR 309/90 e' stata ritenuta irrilevante ai fini della richiesta di revisione. Conseguentemente, il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma (individuata in euro 3.000 nella parte dispositiva).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. comma 1 lett. c
Definisce la nozione di "nuove prove" per la revisione; la Corte ha ritenuto che gli elementi dedotti non rientrano tra le prove nuove idonee a giustificare la revisione
art. 634 cod. proc. pen.
Prevede la verifica preliminare di ammissibilita' dell'istanza di revisione; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'inammissibilita' per manifesta infondatezza
artt. 629-633, 641 cod. proc. pen.
Riferimenti ai requisiti processuali per la revisione; la Corte ha verificato il rispetto dei requisiti formali e sostanziali ai fini dell'ammissibilita'
art. 636 cod. proc. pen.
Regola l'instaurazione del giudizio di revisione mediante decreto di citazione; richiamato come alternativa in caso di ammissibilita' dell'istanza
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme sul proscioglimento nel giudizio di revisione; la valutazione preliminare deve accertare astrattamente se il novum potrebbe, congiuntamente al resto del materiale, portare al proscioglimento
art. 197-bis cod. proc. pen.
Riguarda le dichiarazioni rese da imputati non collaboranti; la Corte ha ricordato che la dichiarazione liberatoria va valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilita'
art. 192 cod. proc. pen. comma terzo
Stabilisce che le dichiarazioni vanno valutate con altri elementi che ne confermino l'attendibilita'; usato per escludere che le missive costituivano prova nuova autonoma
art. 74 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale in materia di stupefacenti la cui legittimita' costituzionale e' stata sollevata ma ritenuta irrilevante ai fini della revisione del giudicato
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Articoli costituzionali invocati nella questione di legittimita'; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per il tema della revisione
art. 3 CEDU
Richiamato nella questione di legittimita' ma non ritenuto rilevante per la decisione sulla revisione
Giurisprudenza richiamata (es.: Sez. 5 n. 15403/2014, Sez.1 27.6.2012 n. 34928, Sez.3 n. 34970/2020, Sez.1 n. 16455/2005, Sez.1 n. 24743/2007)
Principi consolidati sulla verifica preliminare di ammissibilita': il giudice valuta in astratto la capacita' dimostrativa del novum; non e' ammessa una penetrante anticipazione del merito e non costituiscono novum le prove gia' valutate nel giudizio di merito o perizie non basate su tecniche realmente nuove
Massime di principio
- Per ottenere la revisione occorre dedurre prove veramente "nuove": non sono "nuove" le semplici ritrattazioni o documenti che riproducono fatti o dichiarazioni gia' conoscibili nel processo originario
- La perizia di parte diventa prova nuova ai fini della revisione solo se fondata su tecniche o acquisizioni scientifiche effettivamente nuove e non per una mera diversa lettura di registrazioni gia' valutate
- Le dichiarazioni liberatorie di coimputati non bastano da sole: devono essere corroborate da altri elementi concreti e, preferibilmente, sostenute da nuove indagini difensive che ne dimostrino l'attendibilita'
- Nella fase di ammissibilita' il giudice opera una valutazione astratta della potenziale capacita' del novum di ribaltare il giudizio di colpevolezza; non e' consentita una riesamina approfondita del merito
- Questioni di legittimita' costituzionale rilevano solo se pertinenti e incisive rispetto alla fondatezza del giudicato; altrimenti sono irrilevanti in sede di revisione
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