Cassazione Penale, Sentenza n. 14038/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per aver colpito ripetutamente con un coltello la persona offesa, cagionando lesioni guaribili in 25 giorni. I motivi di ricorso contestavano: 1) insufficienza e vizio di valutazione della prova, con censura sull'uso decisivo delle dichiarazioni di un teste e della consulenza tecnica (sulle ferite alle mani della persona offesa) e richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio; 2) esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), sostenendo che l'imputato avrebbe reagito a un'aggressione; 3) eccessivita' della pena (art. 133 c.p.) in relazione all'incensuratezza e alla cooperazione dell'imputato; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della reazione in stato d'ira per fatto ingiusto altrui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengano al merito e dunque non siano sindacabili in sede di legittimita' salvo vizi di motivazione formale, che non risultano. In particolare: il primo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato perche' la Corte territoriale aveva confrontato le dichiarazioni con la consulenza tecnica e con altri riscontri (es. rinvenimento del manico del coltello in casa dell'imputato); il secondo motivo (legittima difesa) e' stato rigettato come generico e privo di argomentazioni capaci di mettere in dubbio l'impianto accusatorio; il terzo motivo sulla quantificazione della pena e' stato respinto perche' la Corte d'appello ha motivato la scelta con riferimento alle modalita' del fatto, alla gravita' delle ferite e alla fuga dagli arresti domiciliari; il quarto motivo (reazione in stato d'ira) e' stato definito generico e non attinente alla specifica dinamica ritenuta dai giudici di merito. Conseguentemente il provvedimento impugnato e' rimasto confermato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata nell'imputazione afferente le lesioni riconducibili all'azione del ricorrente; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrassero nella tipologia di reato prevista
art. 585 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 582 nell'ambito della riqualificazione della fattispecie; la decisione di merito e' stata confermata dalla Cassazione
art. 52 cod. pen.
Invocata dalla difesa a titolo di legittima difesa; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura generica e non dimostrata dai fatti processuali, per cui la scriminante e' stata ritenuta correttamente esclusa dai giudici di merito
art. 133 cod. pen.
Riferito alla determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato l'entita' della pena con riferimento alle modalita' dell'azione, alla gravita' delle lesioni e alla fuga dall'arresti domiciliari, argomentazione ritenuta adeguata dalla Cassazione
art. 132 cod. pen.
Principi generali di determinazione della pena citati quale parametro di legittimita' della motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha richiamato il rispetto dei criteri di legge nella determinazione del trattamento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso e' stato enunciato nei limiti richiesti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 176/2020
Richiamato in relazione alla richiesta di trattazione orale; la trattazione e' stata ammessa ma la difesa era assente all'udienza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova se le censure riguardano una rivalutazione del merito: per ottenere accoglimento e' necessario dimostrare vizi di motivazione formale o contraddizioni logiche nella sentenza impugnata
- Le eccezioni di legittima difesa devono essere formulate con riferimento a elementi concreti e riscontrabili nelle emergenze processuali; argomentazioni generiche o non supportate da evidenze risultano inammissibili o infondate in sede di legittimita'
- La contestazione dell'entita' della pena richiede che sia dimostrata l'illogicita' o l'incongruita' della motivazione: se la Corte d'appello motiva adeguatamente in ordine alle modalita' del fatto e ai parametri di legge, il sindacato di legittimita' e' limitato
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (es. reazione in stato d'ira) e' necessario collegare fattualmente la circostanza attenuante alla dinamica del fatto e fornire elementi probatori o argomentazioni specifiche che permettano ai giudici di merito di riconoscerla
- Nel ricorso per cassazione e' fondamentale porre con precisione i profili di illegitta' o di vizio logico-giuridico della motivazione, evitando censure meramente alternative o volte solo a una rivalutazione dei fatti
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