Sentenza n. 1517/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del decreto adottato dalla Questura della Provincia di Lucca in data 12 marzo 2020 Prot. n. 31/2020/rg/cat. A12 II° Sez. Imm. e notificato a mani del ricorrente in data 20 maggio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Lucca del 12 marzo 2020, notificato il 20 maggio 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura di Lucca chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere articolati sotto diversi profili. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 35/2022. Prima della decisione definitiva, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione depositata dal ricorrente evidenziava il venir meno dell'interesse alla decisione. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha liquidato in favore del difensore il compenso professionale di euro 2.284,50, pari alla metà dell'importo di euro 4.569,00 determinato secondo i valori minimi, oltre spese generali e altri oneri accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di definire il giudizio quando, nel corso del processo, viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base normativa per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il dimezzamento al 50 per cento del compenso professionale liquidato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina, quando il venir meno dell'interesse è sopravvenuto nel corso del processo, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie lo giustifica.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è liquidato secondo i criteri previsti dal d.P.R. n. 115/2002, con applicazione della riduzione stabilita dall'art. 130 per i giudizi cui tale disposizione si riferisce.
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