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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10531/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dalle controparti costituite, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di rinuncia accettata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società locatrice aveva concesso in locazione un immobile a una società conduttrice con contratto del 1995; secondo la locatrice, la conduttrice era rimasta inadempiente nel pagamento dei canoni. I soci della conduttrice avevano prestato garanzia personale per l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento. Uno dei soci illimitatamente responsabili della conduttrice aveva poi alienato un immobile a un terzo. La società locatrice e i suoi soci avevano quindi promosso azione di simulazione o, in subordine, revocatoria dell'atto di vendita, assumendo che la disposizione avesse diminuito la garanzia patrimoniale e pregiudicato le ragioni creditorie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e quella riconvenzionale, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale, ritenendo che l'atto dispositivo fosse pregiudizievole per il creditore e che il credito non fosse prescritto. Gli eredi del venditore hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza di appello, ma prima dell'udienza hanno rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, 4° co., c.p.c.

    Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

    in caso di rinuncia accettata la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove tempestivamente dichiarata dal ricorrente e accettata dalla parte costituita, estingue il giudizio di legittimità.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In presenza di rinuncia accettata al ricorso per cassazione, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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