Cassazione Civile, Ordinanza n. 10531/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dalle controparti costituite, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di rinuncia accettata.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società locatrice aveva concesso in locazione un immobile a una società conduttrice con contratto del 1995; secondo la locatrice, la conduttrice era rimasta inadempiente nel pagamento dei canoni. I soci della conduttrice avevano prestato garanzia personale per l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento. Uno dei soci illimitatamente responsabili della conduttrice aveva poi alienato un immobile a un terzo. La società locatrice e i suoi soci avevano quindi promosso azione di simulazione o, in subordine, revocatoria dell'atto di vendita, assumendo che la disposizione avesse diminuito la garanzia patrimoniale e pregiudicato le ragioni creditorie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e quella riconvenzionale, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale, ritenendo che l'atto dispositivo fosse pregiudizievole per il creditore e che il credito non fosse prescritto. Gli eredi del venditore hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza di appello, ma prima dell'udienza hanno rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, 4° co., c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
in caso di rinuncia accettata la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove tempestivamente dichiarata dal ricorrente e accettata dalla parte costituita, estingue il giudizio di legittimità.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di rinuncia accettata al ricorso per cassazione, non opera il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10433/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10434/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →