Cassazione Civile, Ordinanza n. 16098/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'ufficio ha rideterminato il reddito del contribuente valorizzando indici di capacità contributiva quali la disponibilità di un'abitazione principale, di un'abitazione secondaria e di autovetture di grossa cilindrata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR ha riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1573 c.c., dell'art. 53 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile la prova contraria da lui offerta sulla provenienza delle somme utilizzate per le spese contestate e sul nesso tra denaro e spese; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato che l'immobile indicato come secondario era in realtà abitazione principale della suocera e del figlio, che vi era una somma ereditata dal suocero e che nel nucleo familiare convivevano soggetti dotati di ulteriori redditi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, e in particolare non censurava specificamente la statuizione di inammissibilità della produzione documentale ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, oltre a non superare la ratio relativa al fatto che per l'anno 2006 l'autovettura era considerata ai fini delle spese di mantenimento e non come incremento patrimoniale. Il secondo motivo è stato ritenuto solo parzialmente inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza nella parte relativa ai documenti e alle circostanze sul contributo dei familiari, ma è stato accolto nella parte in cui la CTR aveva preteso la prova che la somma ereditata fosse stata specificamente utilizzata per sostenere le spese dell'anno 2006. La Corte ha infatti affermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non richiede la dimostrazione dell'effettivo impiego delle somme ulteriori per ciascuna spesa contestata, essendo sufficiente la prova documentale della disponibilità, entità e durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, con elementi sintomatici della loro potenziale riferibilità alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
quarto comma e ss.; comma 6
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e consente al contribuente di superarlo con prova documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del possesso, non essendo necessaria la prova dell'effettivo impiego per ogni spesa contestata.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
la documentazione prodotta tardivamente in giudizio può essere dichiarata inammissibile; tale statuizione, se non specificamente censurata, rende inammissibile il motivo di ricorso che la investe solo indirettamente.
art. 1573 c.c.
richiamato nel motivo del ricorrente, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'accertamento sintetico e sulla capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio nella prova contraria all'accertamento sintetico.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con idoneo riferimento alla loro collocazione nel fascicolo e/o con trascrizione dei passaggi essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento del primo motivo per dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma di riferimento del secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 6, par. 1, CEDU
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il giusto processo purché non si traduca in eccessivo formalismo.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova documentale della disponibilità di redditi ulteriori esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del possesso, oltre a elementi sintomatici della loro riferibilità alle spese contestate; non è invece richiesto di dimostrare in modo analitico l'effettivo impiego di quelle somme per ciascuna spesa.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e concorrenti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non le censura tutte in modo specifico.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omesso esame di fatti o documenti richiede il rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: occorre indicare con precisione gli atti richiamati, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In tema di accertamento sintetico, la disponibilità di una somma derivante da mutuo o da altra provvista non esclude la capacità contributiva, ma ne modifica la distribuzione temporale secondo la concreta struttura dell'onere economico.
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