Cassazione Penale, Sentenza n. 08112/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Fabio Franceschi avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la responsabilita' penale dell'imputato, in qualita' di socio, presidente del c.d.a. e legale rappresentante della societa' FADI Supermarkets s.r.l., per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con declaratoria di non darsi luogo a procedimento per prescrizione per bancarotta semplice documentale. La difesa ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perche' la corte non si era pronunciata sulla richiesta di perizia per accertare la capacita' processuale dell'imputato affetto da morbo di Parkinson in stato avanzato; (2) vizio di motivazione circa il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, posto che l'imputato si sarebbe attivato a recuperare e consegnare la documentazione al curatore; (3) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., rilevando l'assenza dello stato passivo e l'ampio intervallo temporale tra la vendita del terreno e la dichiarazione di fallimento, con conseguente assenza di prova di natura dissipativa; (4) contestazione dell'aumento di pena per aggravanti nonostante l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche per il contenimento della pena base. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente e' deceduto il 06/10/2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. E' stato accertato che il decesso e' intervenuto il 06/10/2025 (certificato in data 09/10/2025), per cui i reati contestati sono estinti ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; ne consegue l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative. La Corte non ha pronunciato sulle questioni di merito sollevate nei motivi di ricorso, richiamando la regola che la morte sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio e preclude ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma usata per indicare le specifiche modalita' di impugnazione e i motivi di ricorso (vizio di motivazione, violazione di legge). Nel caso di specie i motivi sono stati enunciati sulla base di tale articolo, ma la Corte di cassazione non e' entrata nel merito a causa della sopravvenuta morte dell'imputato.
art. 219 legge fallimentare
La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante per operazioni dissipative ai sensi di tale norma; la difesa aveva eccepito l'assenza di prove (stato passivo, decorso temporale). La Cassazione, per via dell'estinzione del reato per morte, non ha fornito un'interpretazione definitiva della norma nel caso concreto.
art. 150 cod. pen.
La norma stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato. La Corte ha ritenuto operante tale causa di estinzione e, percio', ha annullato senza rinvio le statuizioni penali contenute nella sentenza impugnata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta morte impedisce che si proceda a pronunce di proscioglimento nel merito e rende necessario l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perche' il rapporto processuale e' esaurito.
Massime di principio
- La morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per cassazione estingue il reato (art. 150 c.p.) e rende il ricorso improcedibile: la Cassazione annulla senza rinvio le statuizioni penali senza entrare nel merito.
- Quando il reato si estingue per morte non e' possibile ottenere, nel giudizio di cassazione, una pronuncia di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2 c.p.p.): il giudice di legittimita' deve enunciare la causa di estinzione nel dispositivo e chiudere il rapporto processuale.
- Le questioni di merito sollevate (vizio di motivazione, dolo specifico, aggravanti/attenuanti) restano in genere non decise se la causa di estinzione interviene prima della decisione di cassazione: esse potrebbero rimanere prive di pronuncia definitiva.
- Se si verifica il decesso dell'imputato e sono pendenti rilievi sulla responsabilita' penale, l'effetto pratico e' l'annullamento delle statuizioni penali; eventuali profili civili o diritti degli eredi vanno valutati separatamente secondo le norme civili e processuali applicabili.
- Per la strategia difensiva: se l'imputato versa in condizioni di salute tali da porre questioni di capacita' processuale, e' opportuno documentare e sollevare tempestivamente le istanze probatorie (perizie) in grado di essere valutate prima di eventuali eventi sopravvenuti che rendano il giudizio impossibile.
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