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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05349/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo di un conto corrente, di due conti anticipi su fattura e per il residuo credito relativo a un prestito chirografario. Il destinatario del decreto lo aveva opposto, ma il tribunale aveva respinto l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il debitore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 e 2719 c.c., per la mancata considerazione del disconoscimento della conformità all’originale di documenti negoziali prodotti in copia; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1284, 1350 n. 13 c.c. e 117, comma 4, t.u.b., per l’asserito mancato esame del disconoscimento e per la conseguente adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, con contestazione della misura degli interessi e della mancanza dei contratti in originale; 3) violazione della disciplina antiusura e degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., oltre omesso esame della nullità del contratto di mutuo per usurarietà delle condizioni economiche, assumendo il superamento della soglia anche per effetto degli interessi moratori; 4) violazione degli artt. 1421 e 1418 c.c., per l’omesso rilievo d’ufficio della nullità del mutuo, che il ricorrente riteneva emergente dagli atti, contestando anche la ritenuta tardività di documenti prodotti in sede di precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, anche perché il ricorrente non ha chiarito se e come la questione fosse stata riproposta in appello e non ha adeguatamente individuato i documenti e l’eccezione di disconoscimento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché internamente contraddittorio, non autosufficiente nella deduzione del superamento del tasso soglia e non calibrato sul corretto criterio di calcolo dell’usura in presenza di interessi moratori. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, precisando che il rilievo officioso della nullità presuppone che la nullità sia rilevabile ex actis e che non possono supplire documenti prodotti tardivamente in violazione delle preclusioni istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo, con vittoria della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura deve investire specificamente la decisione impugnata; non è ammissibile dedurre in cassazione questioni non chiaramente riproposte o formulate in modo generico.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova documentale, nel contesto della contestazione dell’efficacia probatoria di documenti prodotti in copia.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere chiaro, univoco e specifico quanto al documento e agli aspetti difformi; non bastano formule generiche.

  • art. 1284 c.c.

    Invocato nella contestazione della misura degli interessi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per dipendere da un precedente motivo inammissibile.

  • art. 1350, n. 13, c.c.

    Richiamato nel contesto della forma scritta dei contratti bancari e della contestazione della documentazione negoziale prodotta.

  • art. 117, comma 4, t.u.b.

    Invocato per contestare le condizioni economiche applicate al rapporto bancario, ma senza una censura autosufficiente e specifica.

  • L. n. 108/1996

    La verifica dell’usurarietà deve essere compiuta secondo i criteri legali, tenendo conto anche del regime degli interessi moratori.

  • L. n. 24/2011

    Richiamata dal ricorrente nel quadro della dedotta usurarietà del mutuo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 644 c.p.

    Norma richiamata a sostegno della dedotta usura del rapporto di mutuo.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato come conseguenza civilistica della pattuizione usuraria nel mutuo.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo d’ufficio della nullità è possibile solo se la nullità sia rilevabile dagli atti di causa; non può fondarsi su documenti tardivamente prodotti.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità contrattuale deve emergere in modo rilevabile dagli atti; la produzione tardiva non consente di costruire il rilievo officioso della nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996

    Per la mora, il tasso-soglia va determinato tenendo conto della maggiorazione media degli interessi moratori e del parametro ministeriale rilevante.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale è inefficace se formulato in modo generico: occorre indicare chiaramente il documento contestato e le specifiche difformità rispetto all’originale.
  • In cassazione, le censure fondate su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica puntualmente la collocazione processuale e fascicolare.
  • Una doglianza è inammissibile quando dipende logicamente dall’accoglimento di un altro motivo già dichiarato inammissibile.
  • La deduzione di usurarietà di un rapporto bancario deve essere autosufficiente e costruita sui corretti criteri di calcolo; in caso di interessi moratori, la soglia va verificata secondo il parametro legale comprensivo della maggiorazione media prevista dalla disciplina e dai decreti ministeriali.
  • Il rilievo officioso della nullità contrattuale presuppone che la nullità sia rilevabile ex actis; non è consentito utilizzare documentazione prodotta tardivamente, in violazione delle preclusioni istruttorie, per fondare un rilievo di nullità ex officio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteProveImpugnazioniInadempimentoNullità
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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