Sentenza del 28/05/2019 n. 14546 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso degli interessi maturati su crediti d’imposta Irpeg e Ilor relativi al 1987. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTR aveva ritenuto provato l’avvenuto pagamento degli interessi sulla base di ordinativi risultanti dall’Anagrafe tributaria, dichiarando cessata la materia del contendere. La società ha impugnato la decisione deducendo: extrapetizione per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; motivazione insufficiente e contraddittoria sulla prova del pagamento; violazione dell’onere della prova, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dei principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere fosse una specificazione impropria ma non decisiva, poiché la CTR aveva sostanzialmente deciso nel merito ritenendo provato il pagamento. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché la prova diretta dei pagamenti fosse indisponibile all’Agenzia delle Entrate, nonostante gli elementi indicassero che gli elenchi dei pagamenti della Banca d’Italia erano stati trasmessi agli uffici fiscali. Inoltre, le sole risultanze dell’Anagrafe tributaria non potevano essere considerate automaticamente prova piena del pagamento, anche in ragione della possibile presenza di errori di trascrizione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere era un’aggiunta impropria, ma la decisione sostanziale consisteva nell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non aveva confrontato in modo analitico tutti gli elementi disponibili per stabilire se la prova diretta del pagamento fosse realmente indisponibile.
Art. 2697 c.c.
L’onere di provare l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento grava sul debitore, in questo caso sull’Amministrazione finanziaria che invocava l’avvenuto rimborso.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove secondo il loro effettivo valore e deve considerare complessivamente gli elementi acquisiti; non può fondare la decisione su un singolo dato informatico senza confrontarlo con gli altri elementi probatori.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4
Al contribuente non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’Amministrazione. La norma rileva anche rispetto all’obbligo dell’ufficio di acquisire e produrre la documentazione detenuta da altre articolazioni pubbliche.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Impone all’Amministrazione e al contribuente rapporti improntati a collaborazione, affidamento e buona fede; l’Amministrazione non può limitarsi a negare genericamente la disponibilità di documenti che potrebbero risultare in suo possesso.
Legge n. 241 del 1990, art. 18
L’Amministrazione deve acquisire d’ufficio documenti e informazioni già detenuti da altre amministrazioni o comunque disponibili presso soggetti pubblici, quando necessari alla decisione.
Massime di principio
- Chi sostiene che un’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante pagamento deve fornire una prova attendibile e adeguata dell’avvenuto pagamento.
- Le risultanze dell’Anagrafe tributaria o di altri sistemi informatici pubblici possono costituire elementi indiziari, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a dimostrare il pagamento, soprattutto se esistono elementi contrari.
- Prima di considerare indisponibile la prova documentale diretta, il giudice deve verificare concretamente, attraverso un esame analitico degli atti, se essa sia detenuta dall’Amministrazione o da altri enti pubblici.
- L’Amministrazione non può essere esonerata dall’onere della prova mediante una generica dichiarazione di non disponibilità dei documenti, quando risultino indizi della loro esistenza o della loro trasmissione agli uffici.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede normalmente che sia venuto meno il contrasto tra le parti e che esse formulino conclusioni concordi; una semplice formula impropria non sostituisce una corretta decisione di merito.
- In presenza di dati informatici contrastanti con documentazione bancaria o contabile, il giudice deve valutarli congiuntamente e motivare perché attribuisce prevalenza a una fonte rispetto alle altre.
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