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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 105/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.) per omissione di valutazione circa la sussistenza della circostanza attenuante del "danno di particolare tenuità" (art. 62 n. 4 cod. pen.), regolarmente invocata in appello. Il ricorrente contestava che la Corte di merito non avesse quantificato il valore della merce (due tentativi di furto di 80 e 125 kg di pesche) e avesse, invece, fondato il diniego sull'argomentazione utilizzata per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confondendo due istituti diversi.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di Appello abbia omesso la necessaria valutazione del valore economico della merce e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sul danneggiato, atti a escludere o confermare l'applicabilità dell'art. 62 n. 4. Ha censurato la sovrapposizione tra il giudizio sulla causa di non punibilità (art. 131-bis) e quello sulla circostanza attenuante, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, con istruzioni sul criterio da seguire (quantificazione del valore della merce e valutazione degli eventuali ulteriori pregiudizi).

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante comunemente applicabile quando il danno patrimoniale sia di speciale tenuità. Richiede una valutazione concreta e documentata del valore economico del bene e degli effetti pregiudizievoli sulla persona offesa; può essere applicata anche al reato tentato se, con valutazione ipotetica, si desume che il danno sarebbe stato di rilevanza minima.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità che opera come limite negativo alla punibilità quando sussistono congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e carattere non abituale. Ha natura sostanziale e comporta un giudizio complesso, diverso e non sovrapponibile alla valutazione dell'art. 62 n. 4.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena e i parametri che l'art. 131-bis richiama per il giudizio complessivo sulla non punibilità (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpevolezza, non abitualità).

  • art. 56, 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.

    Norme sostanziali che descrivono le fattispecie contestate (furto tentato, concorso materiale o formale di reati, aggravanti previste dall'art. 625 n.2 e n.7). Servono a inquadrare l'imputazione ma non esonerano il giudice dalla valutazione delle attenuanti patrimoniali.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge, invocati dal ricorrente per lamentare insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte territoriale.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in cassazione relativi al contenuto del ricorso: il motivo è stato enunciato nei limiti previsti da questa norma.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del "danno di particolare tenuità" (art. 62 n. 4) richiede sempre una valutazione esplicita e motivata del valore economico del bene e degli eventuali ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; il mero riferimento al quantitativo della cosa non è sufficiente.
  • Non è ammessa la sovrapposizione fra l'esame sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e la valutazione dell'attenuante di particolare tenuità: sono piani valutativi distinti (non punibilità sostanziale vs. attenuante comune) e il giudice deve motivare separatamente.
  • L'attenuante può essere applicata anche al reato tentato se, mediante un giudizio ipotetico fondato su elementi certi, si può desumere che il danno sarebbe stato di rilevanza minima.
  • Il giudice di merito è obbligato a prendere in considerazione e motivare espressamente sull'esistenza o meno di circostanze attenuanti o aggravanti; la mancanza di motivazione su questi punti è vizio che legittima cassazione e rinvio.
  • In casi di beni di consumo (es. frutta) va effettuata, se necessario anche sulla base di dati di comune esperienza o delle dichiarazioni della parte lesa, una quantificazione del valore di mercato e della gravità del pregiudizio per decidere l'applicabilità dell'art. 62 n. 4.

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