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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha rettificato, con avviso di accertamento del marzo 2009, il valore dei fondi trasferiti con atti di compravendita (atto notarile 8 febbraio 2008), ritenendo il corrispettivo dichiarato inferiore al valore venale. Gli eredi hanno impugnato l'avviso censurando la carenza di motivazione, l'incongruità della stima adottata dall'ufficio (anche per uso di una stima UTE e comparazioni con beni non assimilabili), l'assenza di considerazione dei vincoli e della non edificabilità/assenza di vocazione turistica di taluni appezzamenti, la non applicabilità delle sanzioni agli eredi e la richiesta di riconoscimento di diversa destinazione d'uso per alcuni fondi.

La decisione

In primo grado (CTP Roma) i ricorsi riuniti sono stati accolti parzialmente: il valore rettificato è stato ridotto da Euro 1.689.000 a Euro 1.085.242,00; le altre eccezioni rigettate. In appello la CTR ha riformato parzialmente la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione su sei motivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il terzo motivo per carenza motivazionale della sentenza di merito (la CTR aveva ridotto tout court del 50% il valore senza motivare in relazione alle perizie, ai vincoli e alle singole caratteristiche dei fondi) e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Cassazione ha quindi ordinato un nuovo esame in grado d'appello per una motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'atto di stima UTE è considerato atto che porta a conoscenza una pretesa e quindi rientra nella nozione di atto impugnabile, ma la Cassazione ricorda che l'eventuale censura di passaggi 'ad abundantiam' è inammissibile se non sono parte della ratio decidendi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Norma richiamata con riferimento ai principi procedurali del processo tributario; la Corte ha valutato la motivazione del giudice di merito secondo i criteri di legge sul contraddittorio e disamina delle prove.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3

    Stabilisce i criteri per il controllo della congruità del valore degli immobili: criteri pariordinati (confronto con trasferimenti, divisioni, perizie entro 3 anni; reddito capitalizzato; altri elementi e indicazioni comunali). La Corte ribadisce che l'Ufficio può utilizzare qualsiasi criterio previsto dal comma 3, ma l'uso del criterio comparativo richiede adeguata motivazione e confronto con elementi effettivi e assimilabili.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 1

    Fissa la base imponibile per le imposte proporzionali sugli atti immobiliari sul valore indicato in atto o sul corrispettivo effettivo; richiamata per inquadrare la funzione del controllo di congruità.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 56

    Norma richiamata nelle questioni relative all'applicazione di sanzioni e alle modalità di rettifica; la Corte rileva che eventuali questioni di sanzioni devono rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 8

    Norma citata dai ricorrenti in relazione all'applicabilità delle sanzioni agli eredi; la questione è stata sollevata ma la Cassazione non ha affrontato nel merito essendo assorbita dalla decisione sul vizio motivazionale.

  • D.Lgs. n. 471/1997, artt. 2 e 13

    Norme sulle sanzioni tributarie richiamate nella controversia; la CTR era stata contestata per avere applicato d'ufficio sanzioni non dedotte, sollevando questioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la decisione deve restare nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte, richiamato dai ricorrenti per censurare pronunce non coerenti con le domande.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., n. 4

    Motivo di cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale: la Corte ha accolto il ricorso per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La perizia UTE è una perizia di parte che il giudice tributario può valutare liberamente, ma se la ritiene decisiva deve spiegare le ragioni per cui la considera convincente: non è automaticamente vincolante.
  • I criteri indicati dall'art. 51 comma 3 del DPR 131/1986 sono pariordinati: l'Amministrazione può utilizzare il criterio comparativo, il criterio del reddito capitalizzato o altri elementi, ma la scelta e l'applicazione devono essere motivate e basate su dati comparabili.
  • Il giudice di merito non può operare riduzioni forfettarie (es. -50%) senza una motivazione che colleghi quella percentuale alle prove e alle caratteristiche specifiche dei beni; decisioni apodittiche o meramente assertive sono viziate e danno luogo a cassazione per insufficiente motivazione.
  • Quando l'accertamento riguarda più particelle o cespiti con situazioni differenziate (vincoli, destinazioni d'uso, edificabilità), il giudice deve valutare le circostanze per ciascun appezzamento o spiegare come ha ripartito il valore: non è sufficiente un ragionamento globale.
  • Le questioni relative all'applicazione di sanzioni e alla legittimazione a pagare (es. eredi vs legatari) devono essere affrontate espressamente dal giudice e restare entro il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; decisioni che vanno oltre le domande possono essere censurate.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che censurano passaggi della sentenza che siano soltanto 'ad abundantiam' e non parte della ratio decidendi, per difetto di interesse al gravame.

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