Cassazione Penale, Ordinanza n. 05967/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la fattispecie concreta riguardava condotte descritte come fraudolente, ricostruite nei giudizi di merito sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute circostanziate e attendibili. I motivi deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, ma il motivo riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità dei fatti valorizzando la reiterazione delle condotte fraudolente in un arco temporale consistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non correlato alle rationes decidendi della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivo di questioni già disattese dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo sulle attenuanti generiche non scrutinabile favorevolmente in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione di merito immune da evidenti illogicità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore della parte civile, che non ne aveva chiesto la liquidazione per la fase.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, dovuta all'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e basata su elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già disattese nei gradi di merito.
- La censura sulla responsabilità penale non è ammissibile se non individua puntualmente l'errore logico-giuridico della motivazione e si risolve in una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e abbia valorizzato elementi ritenuti decisivi, come la reiterazione delle condotte e la non modesta offensività del fatto.
- In sede di legittimità non è sufficiente richiamare in modo astratto elementi favorevoli allegati dalla difesa: è sufficiente che il giudice di merito abbia considerato quelli reputati rilevanti, potendosi intendere gli altri come implicitamente disattesi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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