Cassazione Civile, Ordinanza n. 33138/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da una serie di rapporti di collaborazione professionale aventi ad oggetto l'esecuzione di prelievi ematologici presso un punto prelievi della società. Dopo un primo contratto di consulenza e un successivo accordo con scadenza 31.5.2015, le parti avevano sottoscritto una lettera di incarico del 3.3.2014 per la medesima attività, con durata fino al 28.2.2015 e rinnovo automatico annuale salvo disdetta con preavviso di almeno 30 giorni. La società, con comunicazione del 20.4.2015, aveva dichiarato la risoluzione richiamando però un contratto non più esistente. Il professionista aveva ottenuto in primo e secondo grado il risarcimento del danno per illegittimo recesso, quantificato nei compensi che avrebbe percepito fino alla scadenza dell'ultimo accordo. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 32 L. 183/2010 e degli artt. 100, 112 e 279 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 32, asseritamente applicabile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 2) violazione degli artt. 1223, 1363 e 1366 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando che il danno fosse stato liquidato come se il recesso ante tempus fosse ingiustificato rispetto a un contratto di lavoro autonomo, sostenendo che il risarcimento sarebbe stato dovuto solo ove il contratto attribuisse al professionista il diritto a svolgere determinate prestazioni fino a scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito, per stabilire se operasse o meno la decadenza ex art. 32 L. 183/2010, doveva necessariamente accertare prima la natura del rapporto; inoltre sulla qualificazione come rapporto autonomo si era formato giudicato interno, con conseguente perdita di rilevanza dell'eccezione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la liquidazione equitativa del danno è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto del percorso logico seguito; nel caso concreto il danno era stato parametrato ai compensi desumibili dalla documentazione contabile, con motivazione ritenuta logica e adeguata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 L. 183/2010
La sua applicabilità dipende dall'accertamento preliminare della natura del rapporto; nel caso concreto l'eccezione di decadenza è risultata priva di decisività perché il rapporto è stato qualificato come autonomo ed è intervenuto giudicato interno su tale punto.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ravvisato omissione di pronuncia illegittima.
art. 279 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'ordine di trattazione delle questioni; la Corte ha affermato che non esiste un ordine prestabilito invalicabile, salvo le vere questioni pregiudiziali o preliminari.
art. 1223 c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione del danno; la Corte non ha accolto la censura.
art. 1363 c.c.
Richiamato per la pretesa erronea interpretazione del contratto; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 1366 c.c.
Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede; la censura non è stata accolta.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/02
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito il giudice non è tenuto a rispettare un ordine rigidamente prestabilito tra tutte le questioni prospettate, potendo affrontarle secondo la sequenza ritenuta logicamente più opportuna; solo le questioni pregiudiziali o preliminari, per loro natura, impongono una priorità logica e giuridica.
- Quando la decisione su una questione dipende dalla previa qualificazione del rapporto, il giudice può e deve risolvere prima la natura del rapporto stesso; in tale ipotesi non vi è violazione del procedimento decisionale se l'eccezione viene esaminata solo dopo l'accertamento qualificatorio necessario.
- Se su un punto qualificatorio si è formato giudicato interno, ogni questione che presupponga una diversa qualificazione del rapporto perde rilevanza e decisività e non può più essere utilmente dedotta.
- La liquidazione equitativa del danno compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e logica e sia ancorata a dati concreti emergenti dagli atti, come la documentazione contabile e i compensi normalmente percepiti.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del contratto o del danno se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e ha esercitato un potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento.
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