Sentenza n. 232/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento i. della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Direzione governance demaniale, piani di impresa e società partecipate, prot. n. 0005472 del 22 febbraio 2021, con oggetto “vostra nota del 10 febbraio 2021 – ns Protocollo 4533 del 12 febbraio 2021”; ii. ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’Autorità di Sistema Portuale relativa alla mancata efficacia della rinuncia alla concessione, alla riconsegna dell’area, alla dismissione degli impianti e al ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area situata nello stabilimento siderurgico di Cornigliano, aveva rinunciato alla concessione e contestava la nota con cui l’Autorità portuale ribadiva la necessità di liberare l’area dagli impianti, ripristinarla nello stato esistente al momento del rilascio della concessione e corrispondere i canoni nel frattempo maturati. Il ricorso era proposto cautelativamente sul presupposto che il riferimento alla necessità di consegnare l’area libera da fonti di potenziale contaminazione e di procedere alla bonifica potesse integrare l’imposizione di obblighi ambientali ai sensi degli artt. 244 e seguenti del d.lgs. 152/2006. Il primo motivo deduceva violazione della disciplina della bonifica dei siti contaminati, del principio chi inquina paga, della normativa europea, nullità per difetto assoluto di attribuzione, difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che non fosse stato previamente accertato né l’inquinamento né il responsabile della contaminazione e che l’Autorità portuale fosse incompetente. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 49 cod. nav., dell’art. 11 l. 241/1990, degli artt. 1321 e 1322 cod. civ., dell’art. 53 l. 448/2001, della disciplina concessoria e del principio di non aggravamento, sostenendo che la ricorrente non fosse obbligata a bonificare l’area in base alla concessione e prospettando, in subordine, la prescrizione di eventuali pretese. Il terzo motivo deduceva contrasto con la l. 426/1998, la l. 448/2001 e gli accordi di programma relativi alla riqualificazione dell’area di Cornigliano. L’Autorità e la società controinteressata eccepivano che la nota non imponesse alcuna bonifica, ma richiedesse esclusivamente la dismissione degli impianti e il ripristino convenzionale dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del presupposto fattuale comune a tutte le censure. Dalla ricostruzione delle interlocuzioni tra le parti e dal contenuto complessivo della nota impugnata è emerso che l’Autorità non aveva imposto alla ricorrente obblighi di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006. Il termine “bonifica” era stato utilizzato in senso atecnico, per riportare la richiesta della società destinataria della futura consegna dell’area, mentre l’Autorità aveva inteso ribadire gli obblighi derivanti dall’atto concessorio: dismissione degli impianti e riconsegna dell’area nello stato di fatto esistente alla data di rilascio della concessione. In particolare, il riferimento finale della nota al piano di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro la scadenza del titolo, confermava la natura concessoria e non ambientale della pretesa. Poiché le censure erano tutte articolate assumendo l’esistenza di un ordine di bonifica che non risultava adottato, esse non potevano essere esaminate nel merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006
La disciplina degli obblighi di bonifica e delle responsabilità ambientali non era direttamente applicabile alla nota impugnata, poiché il giudice ha escluso che essa contenesse un ordine di bonifica.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi ambientali, senza che il giudice ne facesse applicazione concreta, avendo ritenuto insussistente un provvedimento di bonifica.
artt. 191 e 192 TFUE
Richiamati dalla ricorrente insieme al principio chi inquina paga, ma non esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
direttiva 2004/35/CE
Richiamata dalla ricorrente in materia di responsabilità ambientale, senza applicazione concreta per l’assenza di un ordine di bonifica.
art. 3 l. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione non è stato esaminato nel merito, poiché la censura presupponeva un contenuto provvedimentale di bonifica non ravvisato dal giudice.
art. 49 cod. nav.
Richiamato in relazione agli obblighi di riconsegna dell’area demaniale, nel quadro del rapporto concessorio, ma senza una decisione di merito sulla portata della disposizione.
art. 11 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa di bonifica come obbligo non previsto dagli accordi, questione non esaminata per l’inammissibilità.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione al principio di non aggravamento procedimentale, senza esame nel merito.
art. 10 dell’atto di concessione del 21 aprile 1989
È stato valorizzato dal giudice come fonte dell’obbligo di riduzione in pristino dell’area nello stato esistente al momento del rilascio della concessione.
art. 4 l. 426/1998
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’area di Cornigliano, senza esame nel merito.
art. 53 l. 448/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi connessi alla riqualificazione dell’area e alla concessione, senza esame nel merito.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto amministrativo è inammissibile quando tutte le censure si fondano su un contenuto provvedimentale che, alla luce del tenore complessivo dell’atto e degli atti endoprocedimentali, non è stato effettivamente adottato.
- Il riferimento atecnico alla necessità di consegnare un’area libera da potenziali fonti di contaminazione non equivale, di per sé, all’imposizione di un obbligo di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, se il contenuto dell’atto richiede invece la dismissione degli impianti e il ripristino convenzionale dello stato dei luoghi.
- Per individuare l’effettivo contenuto precettivo di una comunicazione amministrativa occorre considerare non solo le singole espressioni utilizzate, ma anche il complessivo tenore dell’atto, le interlocuzioni pregresse e il rapporto giuridico nel quale la comunicazione si inserisce.
- Gli obblighi di riconsegna e ripristino derivanti da un atto concessorio restano distinti dagli obblighi pubblicistici di bonifica ambientale: il semplice richiamo alla rimozione degli impianti e al ripristino dello stato dei luoghi non integra necessariamente l’esercizio del potere amministrativo in materia di siti contaminati.
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