Cassazione Civile, Ordinanza n. 13410/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente adibita a mansioni di cassiera, ritenuto giustificato dai giudici di merito per una serie di irregolarità compiute nel 2014 in operazioni bancarie di cassa, tra cui operazioni in contanti superiori ai limiti antiriciclaggio, gestione irregolare di assegni e movimentazioni su conti di una cliente senza disposizione della stessa e senza autorizzazione del responsabile di filiale. La lavoratrice ha impugnato la decisione favorevole alla banca deducendo tre principali censure: 1) violazione di legge e vizi di prova, sostenendo che non fosse provato il disconoscimento delle operazioni da parte della cliente e che, al più, i fatti integrassero mera negligenza, contestando inoltre l’affidamento probatorio ai testi de relato e agli ispettori; 2) violazione delle norme sul licenziamento disciplinare per tardività della contestazione e del recesso, lamentando che la banca avesse atteso circa un anno prima di contestare gli addebiti; 3) violazione dell’art. 7 St. lav. per asserita genericità della contestazione disciplinare. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo inammissibile perché in realtà mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove, censura non proponibile come violazione di legge; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che i giudici di merito avevano considerato l’intera sequenza temporale degli eventi e avevano correttamente applicato il principio di immediatezza relativa della contestazione, tenendo conto della complessità degli accertamenti. Inoltre, la contestazione risultava specifica perché conteneva l’indicazione dettagliata delle operazioni contestate e la lavoratrice aveva potuto articolare le proprie difese in concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che le censure fossero idonee a scalfire la motivazione della sentenza di merito: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, mentre i motivi relativi a tempestività e specificità della contestazione disciplinare sono stati respinti perché i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dei principi in materia di immediatezza relativa e di sufficienza del contenuto contestativo. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; richiamo anche al n. 5
La violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non alla contestazione della ricostruzione del fatto, che ricade semmai nel vizio motivazionale nei limiti consentiti dal n. 5.
art. 2106 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzione disciplinare e proporzionalità della condotta.
art. 2119 c.c.
La giusta causa è clausola generale la cui integrazione in concreto è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore di sussunzione o di ragionevolezza della valutazione, non la mera diversa ponderazione dei fatti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul piano dell’onere della prova, ma la censura è stata sostanzialmente letta come contestazione della valutazione del fatto.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza nell’esecuzione del rapporto, senza autonoma incidenza decisoria nel provvedimento.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione del rapporto, senza autonoma incidenza decisoria nel provvedimento.
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva, specifica e idonea a consentire l’immediata difesa del lavoratore; la specificità è integrata quando sono indicati i fatti materiali contestati e la difesa in concreto esercitata può confermare l’adeguatezza della contestazione.
art. 1 L. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del licenziamento, senza autonoma specificazione nella decisione.
art. 3 L. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del licenziamento per giustificato motivo, senza autonoma specificazione nella decisione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria.
art. 2114 c.c.
Il testo sembra contenere un refuso nel richiamo normativo; non emerge una specifica interpretazione decisoria.
art. 2115 c.c.
Il testo sembra contenere un refuso nel richiamo normativo; non emerge una specifica interpretazione decisoria.
art. 49 d.lgs. n. 231/2007
È richiamato come norma antiriciclaggio che vieta trasferimenti in contanti superiori alla soglia indicata; la violazione è stata valorizzata come indice di gravissima irregolarità.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 214/2011
Richiamato quale fonte di modifica della disciplina antiriciclaggio applicata ai fatti.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove: se il motivo mira a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, esso è inammissibile o, comunque, deve essere veicolato nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La valutazione della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. implica l’integrazione di una clausola generale da parte del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore nell’inquadramento giuridico o una valutazione manifestamente non coerente con gli standard dell’ordinamento, non la mera richiesta di sostituire il giudizio di merito con un diverso apprezzamento.
- In materia di licenziamento disciplinare, il principio di immediatezza della contestazione è relativo e va apprezzato in concreto tenendo conto del tempo necessario per accertamenti interni, della complessità dell’organizzazione aziendale e della sequenza delle attività istruttorie svolte dal datore di lavoro.
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando indica i fatti materiali addebitati in modo da consentire al lavoratore una difesa effettiva; la concreta articolazione delle difese del lavoratore può costituire un indice della non genericità della contestazione.
- In una cassazione sulla legittimità del licenziamento disciplinare, il sindacato della Corte si arresta dinanzi a motivazioni di merito logicamente coerenti e sorrette da accertamenti fattuali congrui, mentre non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla gravità delle condotte e sull’attendibilità delle prove.
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