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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva confermato il diritto di M.G. al rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 1991, versata sull'indennità per ferie non godute. Prima di esaminare i due motivi di ricorso, la Corte ha verificato la regolarità della notificazione. L'Agenzia non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso e non aveva dimostrato circostanze oggettive che le avessero impedito di procurarsi tempestivamente un duplicato o di rinnovare la notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, senza esaminare i motivi di merito, perché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impediva di verificare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio. La Corte ha precisato che, in caso di notifica non perfezionata per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; tale tempestività non è stata dimostrata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, da documentare mediante avviso di ricevimento.

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna, la relativa data e l'identità e idoneità della persona che ha ricevuto l'atto.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    La disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale richiede la documentazione dell'avvenuta consegna tramite avviso di ricevimento.

  • Art. 325 c.p.c.

    In base al principio richiamato dalla Corte, quando la notifica non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, la rinnovazione deve avvenire entro un termine ragionevole, individuato nella metà dei termini previsti da tale disposizione, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14594 del 2016

    Il notificante che apprende l'esito negativo della notifica deve riattivare immediatamente il procedimento per conservare gli effetti della richiesta originaria; la rinnovazione tardiva non è idonea se non sono provate circostanze eccezionali.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni postali di atti processuali non basta dimostrare la spedizione: occorre provare la consegna mediante l'avviso di ricevimento.
  • Se il destinatario non si costituisce e manca l'avviso di ricevimento, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per impossibilità di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina, in questo contesto, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto e non una semplice irregolarità formale.
  • Se la notificazione non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, è necessario attivarsi con immediatezza per ottenere un duplicato o rinnovare la notifica, documentando le ragioni dell'eventuale ritardo.
  • Gli adempimenti formali relativi alla notifica devono essere curati e documentati tempestivamente anche quando il merito della controversia potrebbe essere favorevole al ricorrente.

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