Cassazione Penale, Ordinanza n. 29667/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda un ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per una condotta tenuta all'interno di una camera d'albergo abusivamente occupata. Dalla motivazione emerge che i fatti accertati di merito consistevano nella reazione aggressiva dell'imputato al cospetto dei carabinieri, dopo il suo rifiuto di lasciare la camera. Il ricorso deduceva, in sintesi, l'inutilizzabilità parziale del verbale di arresto e contestava la mancata assunzione di una testimonianza richiesta dalla difesa. Con memoria difensiva si insisteva sulle medesime censure. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la ricostruzione dei fatti era sorretta anche da altre fonti probatorie autonome e convergenti, tra cui le testimonianze di più soggetti e i referti medici attestanti le lesioni subite dagli operanti; ha inoltre osservato che non era stata dimostrata la decisività della parte del verbale che si assumeva inutilizzabile e che la richiesta difensiva mirava in realtà a una non consentita rivalutazione alternativa del compendio probatorio. Le ulteriori doglianze sulla mancata escussione del teste sono state giudicate inammissibili perché non si confrontavano con le ragioni già espresse dalla Corte territoriale nel rigettare le medesime censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la decisività della dedotta inutilizzabilità parziale del verbale di arresto, rilevando che l'affermazione di responsabilità trovava fondamento anche in ulteriori e diverse risultanze probatorie, pienamente utilizzabili, e ha considerato inammissibili le censure sulla mancata assunzione della testimonianza difensiva perché meramente reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La dedotta inutilizzabilità di un singolo atto probatorio non comporta l'annullamento della decisione quando l'accertamento di colpevolezza risulti autonomamente sorretto da ulteriori fonti di prova utilizzabili e convergenti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio probatorio, se la censura non individua una reale decisività dell'atto asseritamente inutilizzabile.
- Le doglianze sulla mancata assunzione di una prova testimoniale sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito nel respingere la medesima richiesta.
- La reiterazione in memoria delle stesse censure già dedotte nel ricorso, prive di specificità e non confrontate con la motivazione impugnata, conferma il giudizio di inammissibilità.
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