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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15399/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, rideterminando induttivamente il reddito e i correlati imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva e richiedendo un importo complessivo comprensivo di imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo l'accoglimento solo parziale in primo grado, aveva visto respinto l'appello in CTR. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sullo statuto del contribuente, sostenendo che l'accertamento fosse viziato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 2) nullità della sentenza d'appello per asserita mancanza assoluta di motivazione, per non avere esaminato le circostanze di fatto dedotte; 3) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione; 4) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, contestando l'apprezzamento dell'antieconomicità dell'attività e l'uso degli indici presuntivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'accertamento non si fondava solo sugli studi di settore ma su una pluralità di elementi e ribadendo il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale per i soli tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati occorre una specifica previsione di legge; ha inoltre rilevato che, quanto all'Iva e ai tributi armonizzati, la contribuente non aveva allegato ragioni concrete idonee a dimostrare la decisività della mancata interlocuzione preventiva. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza di appello non era priva di motivazione: la CTR aveva valorizzato la genericità dell'appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva già ridotto la pretesa erariale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto, sotto la veste della violazione di legge, sollecitava un riesame del merito sull'antieconomicità dell'attività e sulle anomalie riscontrate in sede di verifica. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state regolate le spese per l'irrituale costituzione dell'Agenzia delle entrate; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è configurato come garanzia generalizzata per ogni accertamento, ma nei limiti ricavabili dalla disciplina applicabile e dalla distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo decisivo nel caso concreto.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    Invocato per sostenere la nullità dell'atto, ma non ritenuto fondato alla luce della disciplina sul contraddittorio.

  • art. 3 L. 212/2000

    Richiamato come parametro di violazione, ma non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 10, comma 3-bis, L. 146/1998

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura sul contraddittorio e sull'accertamento basato sugli studi di settore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto il quarto motivo inammissibile perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è circoscritta all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata per l'accertamento analitico-induttivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché mirante al riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale parametro sull'onere della prova nelle presunzioni e nell'accertamento, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici nell'accertamento induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, ritenendo inammissibile la critica che mirava a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, richiamato per delimitare il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione in termini costituzionalmente rilevanti si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale per i soli tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati l'invalidità dell'atto può discendere solo da una specifica previsione normativa.
  • La deduzione della lesione del contraddittorio preventivo richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostri che la loro mancata considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; non basta una contestazione meramente assertiva o dilatoria.
  • Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale': il ricorrente deve indicare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, il cui esame sia stato omesso; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del merito, in particolare quando si controverta dell'apprezzamento di elementi presuntivi, di indici di antieconomicità o della ricostruzione del quadro fattuale dell'accertamento tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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