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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24335/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo che aveva annullato il decreto del G.I.P. disponente il sequestro preventivo di 94 pezzi di materiale elettronico e relativi accessori ritenuti idonei a indurre in errore gli acquirenti circa l'origine/provenienza dei prodotti. Il Procuratore deduceva violazione di legge (art. 517 c.p. e art. 4, comma 49, L. n. 350/2003), sostenendo che i prodotti recavano immagini e colori riconducibili alla bandiera italiana e che l'indicazione della provenienza "Made in P.R.C." era di difficile individuazione (caratteri piccoli e vicino al codice a barre), con conseguente rischio di commercializzazione e aggravamento del reato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso, pur formulato come vizio di diritto, in realtà contestasse valutazioni di fatto e la motivazione del Tribunale (vizio di motivazione), materia non sindacabile in questa sede salvo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. Il Tribunale di Viterbo aveva motivato dettagliatamente l'esclusione della configurabilità del reato, osservando, in sintesi: a) le etichette indicano chiaramente l'origine "Made in P.R.C." con grafica di dimensione pari a quella dell'importatore; b) le indicazioni su produzione e importazione sono leggibili sul packaging; c) l'immagine tricolore è affiancata legittimamente al marchio dell'importatore e all'indicazione del design; d) la dicitura "Designed in Italy" presente su alcune confezioni non indica la provenienza del prodotto ma il design/modello; e) la grafica del tricolore non oscura né simbolicamente né materialmente l'indicazione di origine; f) la posizione e la grafica della dicitura "Made in P.R.C." non ne ostacolano l'individuazione. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese processuali in favore della cassa delle ammende, essendo il ricorso promosso da parte pubblica (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 517 cod. pen.

    Norma che sanziona l'apposizione di segni idonei a indurre in errore sull'origine o provenienza di prodotti; la Corte ha valutato che, alla luce della confezione considerata nel suo insieme, non ricorrono gli elementi soggettivi/oggettivi richiesti per la configurazione del reato.

  • art. 4, comma 49, L. n. 350/2003

    Disposizione integrativa in materia di indicazione dell'origine; la Corte ha ritenuto che l'indicazione "Made in P.R.C." e le ulteriori informazioni sul packaging escludono l'inganno sul luogo di produzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione a vizi di legge; la Corte ha ricordato che la sede di legittimità non è ordinariamente deputata alla rivalutazione delle valutazioni di fatto e della motivazione, salvo vizi strutturali o errori di diritto.

  • Sez. U., n. 25932/2008 (Ivanov) e Sez. 2, n. 49739/2023 (Mannolo)

    Giurisprudenza di riferimento che specifica i limiti dell'impugnazione per cassazione contro provvedimenti su misure cautelari: ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da renderla incomprensibile o inesistente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorso proposto dalla pubblica accusa non comporti, in caso di inammissibilità, condanna alle spese a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio e non ha imposto spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestri preventivi è ammesso principalmente per violazioni di legge: contestazioni di fatto o di motivazione richiedono che il vizio motivazionale sia radicale per essere esaminate
  • Per stabilire l'idoneità di un segno a ingenerare errore sulla provenienza occorre valutare la confezione nel suo insieme (leggibilità e posizione della dicitura di origine, dimensione grafica, presenza di marchi e diciture aggiuntive come "Designed in Italy").
  • La semplice presenza di colori o immagini richiamanti la bandiera italiana non è sufficiente, di per sé, a configurare il reato se la provenienza estera è indicata in modo leggibile e non occultato.
  • La dicitura "Designed in Italy" non equivale automaticamente a "Made in Italy": va valutata la funzione informativa complessiva e la contestualizzazione sul packaging.
  • Per sostenere il diritto al sequestro preventivo per rischio di commercializzazione o aggravamento del reato è utile fornire elementi concreti sul pericolo imminente (es. evidenze di stoccaggio per la vendita, offerte commerciali, canali di distribuzione attivi).
  • Se si vuole impugnare con successo un provvedimento che deroga a valutazioni probatorie del giudice di merito, è preferibile puntare su profili di illegittimità di diritto o su vizi motivazionali formali e manifesti, corredando il ricorso di argomentazioni che dimostrino l'insufficienza o l'incoerenza della motivazione.
  • Raccomandazione pratica: documentare con fotografie ravvicinate, analisi della grafica, comparazioni di scala e, se possibile, studi di percezione dei consumatori per dimostrare che l'indicazione di origine è effettivamente poco leggibile o fuorviante.

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