Cassazione Penale, Sentenza n. 8295/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il decesso del pedone Vincenzo Carlo Costanzi, sostenendo che mancasse il nesso causale tra la sua condotta e l'evento. Ha dedotto che l'attraversamento improvviso e atipico del pedone, fuori dalle strisce e coperto da auto, fosse causa esclusiva dell'investimento (caso fortuito o colpa esclusiva della vittima), e che una velocità minore o manovre di emergenza non avrebbero comunque evitato l'impatto. Ha inoltre censurato la valutazione delle consulenze tecniche e di alcuni testi e ha chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti e rilievi sulle statuizioni civili e risarcitorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi riproposizione dei rilievi già svolti in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; ha confermato che la dinamica ricostruita dai giudici di merito, fondata sulle risultanze istruttorie e sulla consulenza tecnica del PM che stimò la velocità del motociclo intorno a 68-72 km/h, è adeguatamente motivata. Ha escluso che la condotta della vittima interrompesse il nesso di causalità in modo inesigibile e imprevedibile e ha ritenuto legittimo il giudizio di bilanciamento del trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito. Il ricorso relativo alle statuizioni civili è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello e comunque infondato. Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen., commi 1 e 2
Norma applicata per la condanna per omicidio colposo; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa del conducente per negligenza e velocità non adeguata alle condizioni della strada, con nesso causale tra condotta e decesso
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 141
Richiamato in relazione all'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada; la mancata osservanza è valutata come elemento di colpa
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 142
Richiamato come parametro delle norme di comportamento del conducente; la violazione delle regole della circolazione contribuisce a configurare la colpa
art. 190 Codice della Strada
Norma che impone al pedone di servirsi degli attraversamenti; la Corte ha riconosciuto che una violazione da parte del pedone può integrare colpa, ma non necessariamente esclusione del nesso causale se la sua condotta era prevedibile o avvistabile dal conducente
art. 41, comma 2 c.p. e art. 45 c.p.
Richiamati nella doglianza sul caso fortuito e sulla esclusione del nesso di causalità; la Corte ha ritenuto non applicabile l'esclusione della responsabilità perché non sussisteva un evento imprevedibile o inevitabile per il conducente
art. 133 c.p.
Norma richiamata in relazione al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per l'applicazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, con motivazione proporzionata alle ragioni dell'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; utilizzata per giustificare il quantum di 3.000 euro
Massime di principio
- In caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente si valuta sulla base della prevedibilità e avvistabilità del pedone: se il pedone era avvistabile e il conducente non ha adottato misure adeguate (es. moderare la velocità), il nesso causale sussiste
- La condotta colposa della vittima non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: perché ricorra la colpa esclusiva della vittima occorre che il suo comportamento sia stato imprevedibile e tale da porre il conducente in oggettiva impossibilità di evitarne le conseguenze
- Le valutazioni tecniche e le ricostruzioni dinamiche dei giudici di merito, fondate su adeguata motivazione e su elementi oggettivi, non sono sindacabili in sede di Cassazione se non per vizi di motivazione
- Il ricorso per cassazione deve contenere un confronto puntuale con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni di merito già valutate in appello comporta l'inammissibilità
- Il giudizio sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente riformabile in cassazione se la motivazione è logicamente corretta
- Le questioni civili connesse alla sentenza penale devono essere dedotte già in appello se si intende sollevarle in cassazione; altrimenti risultano inammissibili
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