Cassazione Civile, Ordinanza n. 19943/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava una porzione di cortile, già pertinenza di più mappali e facente parte del fondo identificato come mappale 112 del foglio 6 nel Comune di Pavarolo. Alcune comproprietarie del fondo confinante avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di cortile insistente sul mappale 107 di proprietà del ricorrente; quest'ultimo aveva contestato la domanda, sostenendo che il bene fosse descritto nel suo titolo come avente un annesso cortile di pertinenza e che il cancello pedonale sulla via Maestra fosse rimasto aperto fino al febbraio 2010, circostanza incompatibile con la perdita del possesso da parte sua. In via riconvenzionale aveva anche chiesto di accertare il suo diritto di passaggio pedonale e carraio attraverso l'area, nonché la rimozione di uno scarico di acque meteoriche e della grondaia posti sulla sua proprietà. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita mancanza di prova rigorosa del possesso ventennale necessario all'usucapione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la perdurante apertura del cancello fino al 26 febbraio 2010 e la conseguente possibilità di accesso al proprio immobile, con ulteriore rilievo che il cortile serviva anche gli edifici del ricorrente; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale con cui aveva insistito sulla domanda di passaggio pedonale e carraio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello incidentale relativo al passaggio pedonale e carraio, poiché il gravame conteneva una sufficiente individuazione del capo impugnato e delle ragioni di dissenso. Da tale errore è derivata l'omissione dell'esame di un fatto decisivo, ossia l'effettivo esercizio del passaggio e l'apertura del cancello fino al febbraio 2010, circostanza rilevante sia per la domanda riconvenzionale sia per la valutazione del possesso utile all'usucapione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
La maturazione dell'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la verifica della sua sussistenza è affidata al giudice di merito.
art. 1146, comma 2, c.c.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione può essere valutato anche in continuità tra danti causa e aventi causa, sulla base della ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova dell'usucapione attiene alla distribuzione e alla sufficienza dell'onere probatorio, ma non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di piena prova a elementi non legali, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia trattato come prove legali elementi liberamente valutabili; non rileva la mera critica al prudente apprezzamento del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È ammissibile la censura solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; la doglianza deve riguardare un fatto specifico e non una diversa lettura delle prove.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve individuare in modo sufficiente il capo della sentenza impugnata, i passaggi argomentativi contestati e le ragioni di dissenso; non è richiesta una forma sacramentale né la riproduzione pedissequa della sentenza appellata.
Massime di principio
- In materia di usucapione, l'accertamento del possesso utile, della continuità del possesso e del decorso del tempo è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove, ma è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente allegato e discusso; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto consenta di individuare il capo impugnato e le ragioni di censura, così da delimitare il devolutum; non è richiesta una particolare formula né la riproduzione integrale della sentenza gravata.
- Qualora l'appello sia erroneamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il giudice di secondo grado può omettere l'esame di un fatto decisivo che avrebbe dovuto essere scrutinato nel merito, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio.
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