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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41207/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3 luglio 2025 che convalidava il provvedimento del Questore del 27/06/2025, nella parte in cui imponeva ad Antonucci per cinque anni (la motivazione del GIP parla di 5 anni, mentre il provvedimento originario prevedeva 8 anni) l'obbligo di presentarsi presso la Questura in corrispondenza delle partite della squadra "Delfino Pescara 1936" (15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine delle gare in casa; 30 minuti dopo l'inizio in trasferta). Il ricorrente contestava principalmente l'omissione, nella notifica del provvedimento questorile, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 13/12/1989 n. 401 (facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP entro 48 ore), con conseguente preclusione del contraddittorio cartolare e nullità assoluta dell'atto; in subordine denunciava carenza probatoria e illogicità della motivazione circa la partecipazione alla rissa del 25/11/2023 e l'attribuita pericolosità

La decisione

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 6, comma 2 bis, L. n. 401/1989). Ha ritenuto integrata l'assenza dell'avviso nella notifica e, richiamando la giurisprudenza consolidata e la sentenza della Corte costituzionale n. 144/1997, ha dichiarato la nullità dell'atto questorile e dell'ordinanza di convalida per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Pescara del 30/6/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. La censura sulla mancanza di prove e sulla motivazione è stata assorbita dalla nullità preliminare

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis

    La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento

    L'omissione dell'avviso determina la nullità assoluta del provvedimento questorile e della successiva ordinanza di convalida, perché lede il diritto di intervento e di assistenza difensiva; l'avviso è requisito imprescindibile della legittimità della notifica

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Base normativa per dichiarare la nullità assoluta degli atti che ledono diritti fondamentali di difesa; applicata alla omissione dell'avviso prevista dall'art. 6, comma 2 bis L. n. 401/1989

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis

    Disciplina fatti che possono integrare la fattispecie sanzionatoria e giustificare misure di prevenzione: la corte ha rilevato il "fumus" del reato ai sensi di tale norma ma ha precisato che ciò non sanifica la omissione procedurale dell'avviso di cui al comma 2 bis

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 144/1997

    Ha sottolineato l'obbligo di inserire nella notifica l'avviso sulla facoltà di presentare memorie al giudice; principio richiamato come origine della previsione del comma 2 bis e come fondamento della tutela del contraddittorio

Massime di principio

  • La notifica del provvedimento questorile deve obbligatoriamente contenere l'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. n. 401/1989; la sua omissione comporta nullità assoluta dell'atto e dell'eventuale ordinanza di convalida
  • La nullità per omissione dell'avviso è di carattere procedurale e prevale sulle valutazioni di merito: anche se sussistono indizi di pericolosità o di responsabilità, il difetto formale rende inefficace la misura impugnata
  • La convalida del GIP non può sanare una notifica questorile priva dell'avviso: il giudice deve accertare la regolarità della notifica e, se manca l'avviso, annullare senza rinvio
  • In casi analoghi il ricorso dovrà prioritariamente verificare il contenuto della notifica e dedurre la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; tale eccezione, se fondata, assorbe le ulteriori censure di merito
  • Se lo Stato/intendenza ritiene ancora necessaria una misura, potrà sempre adottarla nuovamente ma dovrà rispettare le formalità di notifica e garantire il diritto al contraddittorio (avviso e possibilità di presentare memorie entro 48 ore)
  • Per il difensore è strategico portare immediatamente all'attenzione del giudice l'assenza dell'avviso e la conseguente preclusione del contraddittorio cartolare, chiedendo l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia

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