Cassazione Civile, Ordinanza n. 01329/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione e dalla notificazione alla società di tre avvisi di accertamento e di un atto sanzionatorio per l'anno d'imposta 2005, relativi a IRES, IVA e IRAP. Gli atti riguardavano, tra l'altro, la rideterminazione del reddito della consolidata e del reddito complessivo globale della consolidante nell'ambito del regime di consolidato fiscale, oltre alla rideterminazione dell'imponibile ai fini IRAP e IVA. La società propose un unico ricorso avanti alla CTP, che lo accolse solo parzialmente; in appello la CTR accolse il gravame dell'Ufficio e respinse quello della contribuente. In cassazione la società dedusse tre motivi tutti centrati sulla nullità della sentenza di appello per vizio di motivazione: mancata esposizione dei fatti, assenza o assoluta insufficienza dei motivi della decisione, e omessa valutazione dei motivi di gravame, con violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi di ricorso perché la sentenza della CTR presentava una motivazione solo apparente e meramente apodittica. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione staccata di Mestre, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza o la mera apparenza della motivazione determina nullità della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza e del procedimento è deducibile in cassazione quando la motivazione sia mancante, apparente o logicamente incomprensibile.
art. 112 c.p.c.
È denunciabile in cassazione l'omessa considerazione dei motivi di parte quando essa si traduca in una decisione priva di effettivo esame delle questioni devolute.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro della corretta struttura motivazionale della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza, pur potendo essere concisa, deve comunque rendere percepibili le ragioni in fatto e in diritto della decisione; in difetto, la sentenza è nulla.
- La motivazione meramente apparente è equiparata, ai fini della nullità, alla mancanza assoluta di motivazione, quando non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- La sentenza d'appello che si limiti a trascrivere o a recepire in modo apodittico le ragioni della decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame, non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- La deduzione del vizio di nullità per motivazione apparente è configurabile quando il testo decisionale non consenta di comprendere le basi logiche e giuridiche del decisum.
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