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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/65

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, otto sostanze già esistenti nel registro degli additivi per mangimi come additivi organolettici del gruppo funzionale dei composti aromatizzanti. Le autorizzazioni si fondano sulla rivalutazione EFSA, che ha escluso effetti nocivi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’impiego proposte, ma ha imposto cautele su uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo la normativa precedente.

Autorizzazione di otto sostanze aromatiche come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per l’alimentazione animale. Riguarda tutte le specie animali, con alcune indicazioni specifiche per gatti, suini, pollame e, per il d-limonene, per tutte le specie tranne i ratti maschi. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede inoltre un regime transitorio per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime etichettati prima di determinate date del 2017, 2018 e 2019.

Autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per mangimi

Il regolamento dà seguito alla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per additivi già autorizzati in passato e iscritti come prodotti esistenti nel registro degli additivi per mangimi. La Commissione, sulla base dei pareri dell’EFSA, ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza l’uso delle sostanze elencate nell’allegato per tutte le specie animali, con specifiche condizioni tecniche e di sicurezza.

Presupposti della decisione e valutazione EFSA

La Commissione richiama che le sostanze erano già state autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente considerate prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata come richiesta di classificazione nella categoria degli additivi organolettici. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non producono effetti nocivi per la salute animale, per la salute umana né per l’ambiente; ha inoltre ritenuto che la loro funzione nei mangimi sia analoga a quella negli alimenti, dove sono efficaci per aumentare aroma o appetibilità.

Limiti applicativi e cautele specifiche

L’EFSA non ha potuto esprimersi sulla sicurezza di pin-2(3)-ene, pin-2(10)-ene, delta-3-carene, beta-cariofillene e canfene quando usati nell’acqua di abbeverata. Inoltre, in assenza di margine di sicurezza, non deve essere consentita la somministrazione simultanea nei mangimi e nell’acqua di d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene; resta tuttavia possibile l’impiego in mangimi composti che siano poi somministrati tramite acqua. La Commissione afferma anche la necessità di fissare tenori massimi raccomandati e condizioni di etichettatura per consentire un migliore controllo.

Obblighi per gli operatori: impiego in premiscela, limiti massimi ed etichettatura

Per tutte le sostanze l’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi in forma di premiscela e che le istruzioni per l’uso riportino le condizioni di magazzinaggio e stabilità. I tenori massimi raccomandati sono differenziati per sostanza: 14 mg/kg per 1-isopropil-4-metibenzene nei gatti e 25 mg/kg per le altre specie; 5 mg/kg per pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene e delta-3-carene; 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie per 1-isopropenil-4-metilbenzene; 25 mg/kg per d-limonene. Se nel mangime completo con umidità al 12 % tali valori sono superati, l’etichetta di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Tutela degli utilizzatori e misure di prevenzione

Il regolamento recepisce il rilievo EFSA secondo cui, in mancanza di dati specifici, le sostanze devono essere considerate irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzanti cutanei. Gli operatori del settore dei mangimi sono quindi tenuti a organizzare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Controllo analitico e metodo di riferimento

L’allegato richiama per ciascun additivo un metodo di analisi per la determinazione negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi, basato su gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Il testo menziona inoltre la verifica della relazione sul metodo di analisi effettuata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie e data di applicazione

Per evitare interruzioni di mercato e consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 2 introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte; i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono anch’essi essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento scorte; per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato il periodo di autorizzazione è indicato con termine finale il 6 febbraio 2027.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "composti aromatizzanti", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

Dai pareri EFSA del 10 marzo 2015 e del 1° dicembre 2015 risulta che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non presentano effetti nocivi per salute animale, salute umana o ambiente. Per alcune sostanze l’EFSA non ha potuto concludere sulla sicurezza nell’acqua di abbeverata; inoltre ha ritenuto non consentita la somministrazione simultanea nei mangimi e nell’acqua di d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene in assenza di margine di sicurezza.

Condizioni di impiego, dosi massime e obblighi di etichettatura

Per ciascuna sostanza l’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela e che nelle istruzioni per l’uso devono figurare condizioni di magazzinaggio e stabilità. Sono fissati tenori massimi raccomandati, tra cui: 14 mg/kg per 1-isopropil-4-metibenzene per gatti e 25 mg/kg per le altre specie; 5 mg/kg per pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene e delta-3-carene; 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie per 1-isopropenil-4-metilbenzene; 25 mg/kg per d-limonene. Se tali limiti sono superati nel mangime completo con umidità al 12 %, in etichetta di premiscele, materie prime e mangimi composti devono comparire gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Poiché mancano dati di sicurezza per gli utilizzatori, le sostanze sono considerate irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzanti cutanei. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per evitare inalazione e contatto cutaneo od oculare; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodi di analisi e verifica tecnica

L’allegato richiama per ciascun additivo il metodo di determinazione negli additivi e nelle premiscele di aromi per mangimi, basato su gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). È inoltre richiamata la valutazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente, fino a esaurimento scorte, la commercializzazione e l’uso di: sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente; mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 6 febbraio 2027 per tutte le sostanze elencate.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturasostanze aromatizzantimercato interno

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