Sentenza n. 258/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26.03.2025, con cui il Comune di Reggio Calabria, preso atto della decisione resa, in data 18.03.2025, dalla Commissione Assegnazione Alloggi di ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di cui al cd. bando ordinario 2019, per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio E.R.P.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria del bando ERP 2019 per accertato superamento del limite di reddito convenzionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al sesto posto nella graduatoria formata a seguito del bando comunale del 2019 per l’assegnazione di alloggi ERP, è stata esclusa in sede di verifica della permanenza dei requisiti prima dell’assegnazione. L’amministrazione, sulla base degli accertamenti relativi all’anno 2023, ha ritenuto superato il limite del reddito convenzionale previsto dall’art. 9 della l.r. Calabria n. 32/1996 nel testo previgente alla riforma del 2023. Con il primo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, per il mancato allegato richiamo alla decisione della Commissione assegnazione alloggi ERP e per l’omessa indicazione dell’importo complessivo del reddito convenzionale e delle modalità di accesso agli atti presupposti. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 l.r. n. 32/1996 e del d.lgs. n. 109/1998, sostenendo che, a seguito della l.r. n. 35/2023, il requisito reddituale dovesse essere verificato mediante ISEE anche per i bandi anteriori alla riforma. In subordine è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 l.r. n. 43/2023, nella parte in cui limita l’applicazione del nuovo criterio ISEE ai bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo rilevando che il provvedimento comunale richiamava con estremi precisi la decisione vincolante della Commissione ERP e che la ricorrente avrebbe potuto accedere a tale decisione e agli atti istruttori per conoscere i dati reddituali utilizzati. Ha respinto il secondo motivo ritenendo che la l.r. n. 43/2023 abbia introdotto una riforma organica e sistematica della disciplina dell’ERP, sostituendo il reddito convenzionale con l’ISEE in tutte le disposizioni rilevanti e prevedendo, all’art. 18, che le nuove disposizioni si applichino soltanto ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge. Tale riforma organica ha implicitamente abrogato l’isolata modifica introdotta dall’art. 2 l.r. n. 35/2023. Il reddito convenzionale previgente era quindi legittimamente applicabile alla procedura bandita nel 2019, anche nella verifica dei requisiti antecedente all’assegnazione. Il TAR ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la clausola di salvaguardia tutela la parità di trattamento, la certezza del diritto e il legittimo affidamento dei soggetti già collocati nella graduatoria permanente, poiché il parametro reddituale incide sulla partecipazione, sull’attribuzione dei punteggi e sulla posizione in graduatoria. L’applicazione retroattiva dell’ISEE avrebbe potuto favorire soggetti esclusi secondo il parametro vigente al momento del bando rispetto agli altri concorrenti. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre revocato retroattivamente l’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, avendo accertato, ai fini dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, redditi complessivi del nucleo pari ad almeno euro 19.700,32, superiori al limite di euro 12.838,01.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Il provvedimento motivato per relationem è legittimo quando richiama con precisione l’atto presupposto, consentendo all’interessato di individuarlo e di accedervi.
artt. 9, 10, 12, 13, 18, 20, 23 e 24 l.r. Calabria n. 32/1996
Il requisito reddituale incide sulla partecipazione al bando, sull’attribuzione dei punteggi, sul mantenimento della posizione in graduatoria e sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione dell’alloggio ERP.
art. 2 l.r. Calabria n. 35/2023
La modifica isolata dell’art. 9 l.r. n. 32/1996, diretta a sostituire il reddito convenzionale con l’ISEE, è stata ritenuta implicitamente superata dalla successiva riforma organica della l.r. n. 43/2023.
art. 18 l.r. Calabria n. 43/2023
Le disposizioni normative previste agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
La clausola di salvaguardia posticipa l’applicazione del nuovo criterio ISEE ai soli bandi successivi all’entrata in vigore della legge, mantenendo il reddito convenzionale per le procedure anteriori.
art. 15 Disposizioni sulla legge in generale
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
La legge successiva che disciplina organicamente l’intera materia può abrogare implicitamente la disciplina anteriore, anche se non contiene un’abrogazione espressa.
artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.
La limitazione temporale dell’applicazione dell’ISEE non viola i principi costituzionali dedotti, poiché è funzionale alla parità di trattamento, alla certezza del diritto e alla tutela dell’affidamento dei concorrenti già inseriti in graduatoria.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini del patrocinio a spese dello Stato devono essere computati anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; il superamento del limite comporta la revoca retroattiva dell’ammissione provvisoria.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca retroattiva dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando risulti insussistente il requisito reddituale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice d’appello di sollecitare la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- Nelle procedure di assegnazione degli alloggi ERP, il parametro reddituale previsto dalla disciplina vigente al momento del bando incide unitariamente sulla partecipazione, sull’attribuzione dei punteggi, sulla formazione e conservazione della graduatoria e sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione; pertanto, la sua sostituzione con un diverso parametro non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione normativa.
- Quando una legge regionale successiva riforma in modo organico l’intera disciplina dell’assegnazione degli alloggi ERP, sostituendo il precedente parametro reddituale con l’ISEE e prevedendo una clausola di salvaguardia per i bandi futuri, tale disciplina può implicitamente abrogare una precedente modifica isolata e il nuovo parametro si applica soltanto alle procedure individuate dalla clausola di salvaguardia.
- La clausola che mantiene il parametro reddituale previgente per i bandi già pubblicati è costituzionalmente legittima quando è diretta a preservare la parità di trattamento, la certezza del diritto e il legittimo affidamento dei concorrenti già inseriti in una graduatoria permanente, evitando che la modifica del parametro alteri retroattivamente requisiti e punteggi della selezione.
- Il richiamo per relationem a un atto presupposto soddisfa l’obbligo di motivazione quando l’atto è individuato mediante estremi precisi ed è accessibile all’interessato, il quale può così conoscere i presupposti istruttori e reddituali della decisione.
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere computati anche i redditi esenti dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte; l’accertato superamento del limite reddituale giustifica la revoca retroattiva dell’ammissione provvisoria.
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