Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2003, a seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione e contraddittorio endoprocedimentale. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati numerosi movimenti bancari del contribuente, dei suoi figli e di imprese collegate, per complessivi euro 533.600, qualificandoli come ricavi non dichiarati. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto, ritenendo giustificate le movimentazioni; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze contabili e sulla presunzione relativa alle movimentazioni bancarie. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sul procedimento amministrativo, per mancato esame delle giustificazioni inviate all'Ufficio e per omessa esplicitazione dei motivi di rigetto nell'avviso; 2) vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle indagini bancarie, sostenendo che l'Ufficio avesse operato solo con presunzioni sui versamenti/prelevamenti, senza un vero accertamento analitico-induttivo e che le irregolarità non riguardassero la sua impresa individuale; 4) falsa applicazione delle presunzioni legali bancarie per omessa valutazione delle prove documentali, asseritamente idonee a dimostrare provenienza e destinazione dei singoli movimenti; 5) violazione delle norme sull'accertamento IVA e sulla prova presuntiva, per non avere l'Amministrazione fornito la prova dei ricavi occulti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché generici, privi di specificità, non idonei a dimostrare la decisività delle dedotte giustificazioni e comunque formulati secondo un vizio motivazionale non più consentito nel testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto infondati e in parte inammissibili gli ulteriori motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, vietata in sede di legittimità, e perché la CTR aveva già accertato gravi incongruenze contabili e l'assenza di prova liberatoria idonea a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. La Corte ha inoltre affermato che l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su gravi incongruenze e avvalersi delle risultanze delle indagini bancarie quali mezzo istruttorio, senza che la regolarità formale delle scritture escluda tale metodo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per censurare il mancato esame delle osservazioni del contribuente; la Corte non ravvisa una violazione, rilevando che l'Ufficio aveva dato conto dell'interlocuzione e non era tenuto ad accogliere o motivare specificamente il rigetto di ogni osservazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale risulta svolto; è sufficiente che l'Amministrazione dimostri di avere considerato le difese del contribuente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce del contenuto dell'atto impositivo e del contraddittorio svolto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla motivazione dell'accertamento; non emerge un vizio idoneo a travolgere l'atto.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti IVA; la Corte non accoglie la censura.
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dall'attività; la Corte conferma la sua applicazione alla fattispecie.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; costituiscono mezzo istruttorio utilizzabile nell'accertamento, non un'autonoma tipologia di accertamento.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per le indagini bancarie in materia IVA; la Corte conferma l'uso delle presunzioni bancarie.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la pretesa violazione in tema di IVA; la censura è respinta perché mirante a un riesame del merito.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ritiene che nella specie tali requisiti fossero integrati dagli elementi valorizzati dall'Ufficio e dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte osserva che alcune censure in realtà miravano a contestare l'apprezzamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; sono inammissibili le doglianze che invochino ancora l'insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformato l'art. 360, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata per individuare il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale: la censura deve individuare un errore giuridico o l'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce il mancato esame di difese o documenti deve indicare con precisione il loro contenuto, la loro decisività e dove siano stati introdotti nel processo di merito.
- In materia di accertamento fiscale, l'Amministrazione può fondare la pretesa su gravi incongruenze contabili e sulle risultanze delle indagini bancarie; le movimentazioni non giustificate costituiscono presunzioni utilizzabili ai fini accertativi.
- Le indagini bancarie non costituiscono una autonoma tipologia di accertamento, ma un mezzo istruttorio che può sorreggere o integrare l'accertamento analitico-induttivo.
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce di per sé l'accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi concreti di inattendibilità o gravi incongruenze.
- Nel regime attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile la censura che lamenti l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24888/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24890/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24892/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24925/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24927/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2024 del 17/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →