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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2003, a seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione e contraddittorio endoprocedimentale. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati numerosi movimenti bancari del contribuente, dei suoi figli e di imprese collegate, per complessivi euro 533.600, qualificandoli come ricavi non dichiarati. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto, ritenendo giustificate le movimentazioni; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze contabili e sulla presunzione relativa alle movimentazioni bancarie. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sul procedimento amministrativo, per mancato esame delle giustificazioni inviate all'Ufficio e per omessa esplicitazione dei motivi di rigetto nell'avviso; 2) vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle indagini bancarie, sostenendo che l'Ufficio avesse operato solo con presunzioni sui versamenti/prelevamenti, senza un vero accertamento analitico-induttivo e che le irregolarità non riguardassero la sua impresa individuale; 4) falsa applicazione delle presunzioni legali bancarie per omessa valutazione delle prove documentali, asseritamente idonee a dimostrare provenienza e destinazione dei singoli movimenti; 5) violazione delle norme sull'accertamento IVA e sulla prova presuntiva, per non avere l'Amministrazione fornito la prova dei ricavi occulti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché generici, privi di specificità, non idonei a dimostrare la decisività delle dedotte giustificazioni e comunque formulati secondo un vizio motivazionale non più consentito nel testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto infondati e in parte inammissibili gli ulteriori motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, vietata in sede di legittimità, e perché la CTR aveva già accertato gravi incongruenze contabili e l'assenza di prova liberatoria idonea a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. La Corte ha inoltre affermato che l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su gravi incongruenze e avvalersi delle risultanze delle indagini bancarie quali mezzo istruttorio, senza che la regolarità formale delle scritture escluda tale metodo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per censurare il mancato esame delle osservazioni del contribuente; la Corte non ravvisa una violazione, rilevando che l'Ufficio aveva dato conto dell'interlocuzione e non era tenuto ad accogliere o motivare specificamente il rigetto di ogni osservazione.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale risulta svolto; è sufficiente che l'Amministrazione dimostri di avere considerato le difese del contribuente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce del contenuto dell'atto impositivo e del contraddittorio svolto.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla motivazione dell'accertamento; non emerge un vizio idoneo a travolgere l'atto.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla motivazione degli atti IVA; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dall'attività; la Corte conferma la sua applicazione alla fattispecie.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; costituiscono mezzo istruttorio utilizzabile nell'accertamento, non un'autonoma tipologia di accertamento.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per le indagini bancarie in materia IVA; la Corte conferma l'uso delle presunzioni bancarie.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la pretesa violazione in tema di IVA; la censura è respinta perché mirante a un riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ritiene che nella specie tali requisiti fossero integrati dagli elementi valorizzati dall'Ufficio e dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte osserva che alcune censure in realtà miravano a contestare l'apprezzamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; sono inammissibili le doglianze che invochino ancora l'insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha riformato l'art. 360, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata per individuare il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale: la censura deve individuare un errore giuridico o l'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce il mancato esame di difese o documenti deve indicare con precisione il loro contenuto, la loro decisività e dove siano stati introdotti nel processo di merito.
  • In materia di accertamento fiscale, l'Amministrazione può fondare la pretesa su gravi incongruenze contabili e sulle risultanze delle indagini bancarie; le movimentazioni non giustificate costituiscono presunzioni utilizzabili ai fini accertativi.
  • Le indagini bancarie non costituiscono una autonoma tipologia di accertamento, ma un mezzo istruttorio che può sorreggere o integrare l'accertamento analitico-induttivo.
  • La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce di per sé l'accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi concreti di inattendibilità o gravi incongruenze.
  • Nel regime attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile la censura che lamenti l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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