Sentenza n. 5532/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della Ordinanza n. 42 del 04.11.2022, avente ad oggetto: “ordinanza di inagibilità e messa in sicurezza dei fabbricati siti ai civici 66,68,70,72, e 78 della II Traversa di via Palermo”, a firma il Responsabile del IV Settore Arch. Teresa Aliperti e di ogni ulteriore atto ad essa presupposto e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 4 novembre 2022 che ha dichiarato l’inagibilità e imposto la messa in sicurezza dei fabbricati ai civici 66, 68, 70, 72 e 78 della seconda traversa di via Palermo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 50 e 54 TUEL ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erroneità, irragionevolezza, travisamento, illogicità, arbitrarietà, genericità, sviamento e violazione del giusto procedimento. Ha contestato sia i presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente sia l’adeguatezza dell’istruttoria. In particolare, ha sostenuto che lo sprofondamento della strada privata fosse causato da un guasto della rete fognaria pubblica, sicché l’ordine di eseguire le opere di messa in sicurezza non fosse concretamente esigibile nei suoi confronti; ha inoltre affermato di non avere la disponibilità dell’area interessata dalla voragine e di non essere riferibile alla fonte del pericolo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti e, in subordine, l’infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: il cedimento, inizialmente manifestatosi con fessurazioni e poi con una voragine di circa 11 per 6,40 metri e profondità variabile tra 2 e 4 metri, aveva interessato più edifici; al civico 72 si era anche distaccato un terrazzino e le piogge del 4 novembre avevano aggravato la situazione. I sopralluoghi e gli ulteriori accertamenti hanno documentato il progressivo peggioramento e il pericolo per l’incolumità, con motivazione ritenuta congrua. Il fabbricato del ricorrente, per la sua prossimità ed esposizione al cedimento, ricadeva oggettivamente nella situazione di pericolo. È stata respinta anche la contestazione sull’esigibilità dell’ordine di facere: dagli accertamenti emergeva che lo sprofondamento poteva essere collegato al mancato allacciamento alla rete fognaria pubblica dell’impianto di scarico di uno degli edifici al civico 72 e a possibili infiltrazioni da un’area a verde; il ricorrente non aveva dimostrato l’assoluta estraneità al dissesto. Il giudice ha quindi ritenuto esigibile l’obbligo imposto ai proprietari di concorrere alla rimozione della fonte di pericolo e al ripristino delle condizioni minime di sicurezza. Condanna alle spese: € 3.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere consente di adottare misure contingibili e urgenti per prevenire o rimuovere gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti sono legittime in presenza di un pericolo effettivo, grave e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, purché la situazione sia accertata con istruttoria adeguata e motivazione congrua.
- Il potere contingibile e urgente ha carattere residuale e non può essere impiegato per situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di un’urgenza che renda non rinviabile l’intervento; i suoi effetti devono essere provvisori e temporanei e la misura proporzionata.
- L’ordine di messa in sicurezza può essere rivolto ai proprietari degli immobili oggettivamente esposti a una situazione di pericolo quando la prossimità e le condizioni dei fabbricati giustifichino l’intervento urgente e non sia dimostrata la loro assoluta estraneità al dissesto.
- In presenza di una situazione di pericolo per la sicurezza degli immobili, il recupero delle condizioni minime di sicurezza grava anzitutto sui proprietari o utilizzatori, ai quali può essere imposto un intervento concretamente esigibile per eliminare la fonte del pericolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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