Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11976/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di 300.000 euro a titolo risarcitorio, deducendo di aver acquistato all’asta un capannone industriale appartenente alla società poi fallita e di averlo ricevuto solo dopo circa sei mesi dal decreto di trasferimento, trovandolo nel frattempo gravemente danneggiato. Sosteneva che i danni fossero imputabili alla curatrice, sia per la tardiva consegna del bene sia per l’inosservanza dei doveri di custodia. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che il bene non fosse rimasto privo di custodia, che i danneggiamenti si fossero verificati durante le operazioni di smontaggio di macchinari separatamente venduti, e che tali danni fossero ascrivibili ai soggetti che eseguivano le operazioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: omesso esame della tardiva consegna dell’immobile; violazione degli artt. 42 e 107 l.fall. e dell’art. 632 c.p.c. per aver ritenuto persistente la custodia dell’esecutato poi fallito; violazione dell’art. 88 l.fall. e dell’art. 1394 c.c. per conflitto di interessi nella nomina del custode; violazione dell’art. 1372 c.c. per l’erronea esclusione di responsabilità della curatela verso l’aggiudicataria in base a rapporti contrattuali con terzi.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo e infondato il primo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Lanciano, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio per cui, nella vendita forzata con curatela fallimentare subentrata nella procedura esecutiva, il curatore è custode del bene e risponde dell’obbligo di consegna nello stato in cui il bene si trovava al momento della vendita, anche se si sia avvalso di ausiliari. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché i documenti riprodotti nel ricorso erano facilmente individuabili ed espungibili e i fatti essenziali risultavano esposti in modo completo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il primo motivo è stato riqualificato come censura per omesso esame di un fatto decisivo, non come omessa pronuncia su domanda o eccezione.

  • art. 42 l.fall.

    La sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della procedura.

  • art. 107, comma 6, l.fall.

    Nell’esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento, il curatore subentra nella procedura, assumendo la gestione del bene nell’ambito della massa fallimentare.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la procedura esecutiva, una volta estinta, non potrebbe mantenere effetti sulla custodia; la Corte non ha accolto questa impostazione.

  • art. 88 l.fall.

    Invocato per contestare la nomina del custode in situazione di asserito conflitto di interessi; il motivo è stato tuttavia assorbito.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato quale norma sul conflitto di interessi; il motivo relativo è stato assorbito.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per sostenere l’inopponibilità alla ricorrente del contratto tra curatela e terzo; la Corte ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui il tribunale aveva escluso la responsabilità della curatela per il fatto dei terzi.

  • art. 31 l.fall.

    Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie le operazioni della procedura sotto vigilanza degli organi fallimentari.

  • art. 32 l.fall.

    Il curatore può delegare specifiche operazioni o farsi coadiuvare da terzi, ma resta responsabile dell’attività svolta dai suoi ausiliari.

  • art. 1228 c.c.

    La responsabilità del curatore per l’operato dei soggetti di cui si avvale è coerente con la regola generale sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.

  • art. 1477 c.c.

    La disciplina della vendita forzata è stata letta in modo compatibile con l’obbligo del venditore di consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità del curatore verso l’aggiudicatario è stata ricondotta all’inadempimento, con onere per il curatore di provare la non imputabilità dell’inadempimento a sé o ai propri ausiliari.

Massime di principio

  • Nella vendita forzata, l’offerta dell’aggiudicatario costituisce il presupposto negoziale dell’atto giurisdizionale di trasferimento; ne deriva l’applicabilità, nei limiti di compatibilità, delle regole sulla consegna proprie della vendita ordinaria.
  • L’aggiudicatario ha diritto a ricevere il bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita, sicché i soggetti tenuti alla custodia e conservazione rispondono dei danni sopravvenuti fino alla consegna o al trasferimento, secondo i principi dell’inadempimento contrattuale.
  • Quando il curatore fallimentare subentra in una esecuzione immobiliare pendente, egli assume la custodia del bene nell’ambito dell’amministrazione fallimentare e risponde delle obbligazioni verso l’aggiudicatario anche se la custodia materiale sia stata affidata a terzi.
  • La delega a terzi di attività di custodia o di operazioni materiali non esonera il curatore dalla responsabilità, operando la regola della responsabilità per fatto degli ausiliari; grava quindi sul curatore la prova che il danno non sia imputabile a sé o ai soggetti di cui si è avvalso.
  • In sede di legittimità, l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non è fondata se il ricorso, pur contenendo documenti riprodotti, consente di individuare agevolmente i fatti essenziali e i documenti rilevanti senza imporre alla Corte una lettura integrale indiscriminata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.