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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40269/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il suo appello avverso il diniego di dissequestro di un buono fruttifero postale (n. 8487698). Denunciava, in particolare, violazione delle norme sul contraddittorio e sui poteri di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo (sostenendo che il PM aveva trasmesso gli atti chiedendo la conversione senza decidere sull'istanza di dissequestro e che la Corte territoriale aveva accolto la richiesta senza garantire il contraddittorio) e censurava la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi nel frattempo verificato il dissequestro del buono postale, come espressamente rinunciato dalla ricorrente. La Corte ha precisato che la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta statuizioni ulteriori: non vi è soccombenza, quindi nessuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, richiamando la giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice dell'appello; la Corte ha richiamato il ruolo del Tribunale nell'ambito del procedimento di impugnazione in appello

  • art. 263, commi 4 e 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come norma relativa alle formalità procedurali e al contraddittorio nell'ambito delle misure cautelari; la Corte non ha deciso nel merito sulla presunta violazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • artt. 127 e 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Evocate dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio e alla partecipazione delle parti; la Corte non ha pronunciato sul loro concreto rilievo a causa della cessazione dell'interesse

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della tutela giurisdizionale e del giusto processo; la pronuncia non ha esaminato il merito della presunta violazione costituzionale per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme, ecc.); i motivi sono stati formulati ma non esaminati nel merito per sopravvenuta mancanza di interesse

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della decisione; la ricorrente denunciava vizio di motivazione del Tribunale, ma la Corte di cassazione non ha valutato il tema nel merito essendo il ricorso inammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di novità nei motivi di ricorso; il ricorso era stato proposto nei limiti previsti, ma poi è stato rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; nel procedimento il PM aveva depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione non configura soccombenza e quindi non determina condanna alle spese o applicazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha richiamato questo principio per escludere statuizioni ulteriori

Massime di principio

  • Se l'oggetto dell'impugnazione viene rimosso (ad es. dissequestro) prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; in tali casi il giudice non entra nel merito
  • La sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: non determina automaticamente condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
  • Denunce di nullità per violazione del contraddittorio o per conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo restano azionabili ma richiedono che l'interesse alla pronuncia sia ancora attuale al momento della decisione; altrimenti la vicenda diventa inammissibile
  • Quando si impugnano decisioni che coinvolgono misure cautelari o sequestri, è importante prevedere e documentare rimedi immediati e conservativi per evitare la sopravvenuta perdita dell'interesse processuale
  • I motivi di cassazione relativi alla motivazione (art. 512 c.p.p.) e alle violazioni processuali (art. 606 c.p.p.) devono essere formulati chiaramente e accompagnati, se possibile, da elementi che dimostrino il permanere del danno o dell'interesse alla pronuncia

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