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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00680/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 15 aprile 2024 in funzione di giudice di appello sulle decisioni del giudice di pace, che aveva confermato la condanna anche agli effetti civili per il reato di minaccia semplice. Il ricorso articolava tre motivi, formalmente qualificati come violazione di legge sostanziale e processuale e vizio argomentativo in punto di affermazione di responsabilità, ma in realtà diretti a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, lamentando il preteso travisamento del materiale probatorio e contestando l'individuazione dell'autore delle minacce. Con memoria successiva il difensore ha insistito anche per l'annullamento per intervenuta prescrizione; la parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, avverso la sentenza di appello non è consentito dedurre il vizio di motivazione in cassazione, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 274/2000. Ha inoltre osservato che i motivi erano comunque generici e aspecifici perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sulla responsabilità dell'imputato. L'inammissibilità ha precluso il rilievo officioso della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 1, c.p.

    delitto di cui all'art. 612, c:omma 1, cod. pen.

    La sentenza impugnata riguardava il reato di minaccia semplice, per il quale era stata confermata la condanna.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. ... avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione

    Esclude, nei casi indicati, la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274

    Concorre a delimitare l'ambito dei motivi deducibili in cassazione avverso le sentenze di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018

    È richiamato come fonte introduttiva della limitazione al ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    preclude il rilievo officioso della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello

    L'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile in cassazione il motivo che attinge soltanto il vizio di motivazione, poiché il sindacato di legittimità è normativamente limitato.
  • Un ricorso che si risolva nella mera contestazione della valutazione delle prove o nel prospettare un travisamento del compendio probatorio, senza un confronto critico con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile per aspecificità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce il rilievo officioso della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata in appello.
  • Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, il controllo di legittimità non può essere utilizzato come terzo grado di merito per rivalutare l'attendibilità delle prove o l'individuazione dell'autore del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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