Cassazione Civile, Ordinanza n. 08149/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, calcolata dall'Amministrazione in misura proporzionale su un provvedimento del Tribunale che aveva condannato una società a restituire a un'altra somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nell'ambito di rapporti di somministrazione. La Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo applicabile l'imposta in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la pronuncia giudiziaria dovesse essere trattata come condanna al pagamento di somme, e quindi assoggettata a imposta proporzionale, non a imposta fissa. Le società hanno resistito con controricorso. La Corte ha richiamato la disciplina della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e ha ritenuto che la sentenza di condanna alla restituzione, fondata sulla mancanza o caducazione del titolo giustificativo del pagamento, abbia funzione meramente restitutoria e rientri nell'art. 8, comma 1, lett. e), non nella lett. b).
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la proposta di definizione anticipata, ritenendola conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti, oltre al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente, e di un'ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c., alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
La Corte esclude che si applichi alle sentenze che accertano la ripetizione di indebito e dispongono la restituzione di somme, perché tale norma presuppone la fisiologica validità del rapporto da cui derivano le obbligazioni di pagamento o consegna.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Si applica ai provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, anche se comportano condanna alla restituzione; la Corte assimila a tale categoria anche la condanna restitutoria conseguente alla caducazione del titolo del pagamento.
art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986
Non trova applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo, secondo la Corte.
art. 2033 c.c.
Fondamento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo: il pagamento eseguito senza causa è recuperabile perché privo di causa solvendi o perché la causa è successivamente venuta meno.
art. 1419, comma 2, c.c.
Richiamato in relazione alla nullità di singole clausole contrattuali e alle restituzioni conseguenti, ritenute soggette a imposta fissa ai sensi della lett. e).
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per la successiva trattazione collegiale a seguito di opposizione.
art. 380-bis n. 1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Base della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Base della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza che accoglie una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone la restituzione di somme pagate senza causa ha natura essenzialmente restitutoria/recuperatoria, poiché mira a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente allo spostamento privo di giustificazione.
- Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 va interpretato restrittivamente e si riferisce alle condanne al pagamento o alla consegna fondate su un rapporto contrattuale fisiologicamente valido; non è estensibile alle pronunce che si limitano a ripristinare l'assetto patrimoniale alterato da un pagamento indebito.
- Le pronunce che dichiarano la nullità, l'annullamento o la risoluzione di un atto, o che comunque comportano la caducazione del titolo del pagamento con conseguente restituzione, rientrano nella disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, anche quando la restituzione riguardi somme già corrisposte in esecuzione di clausole contrattuali poi venute meno.
- Quando il giudice di legittimità rileva che la censura non si confronta con un orientamento consolidato e non offre elementi per mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c.
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