Sentenza n. 1068/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento a) del comunicato AIFA pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 7.4.2025, recante “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”; b) se ed in quanto atti applicativi del comunicato sub a), in parte qua, b1) della determina presidenziale n. 521 dell’11.4.2025, con cui l’AIFA ha proceduto alla classificazione del medicinale FEXOFENADINA MYLAN ITALIA, appartenente alla classe A; b2) della determina presidenziale n. 550 del 14.4.2025, con cui l’AIFA ha proceduto alla classificazione del medicinale APIXABAN MYLAN, appartenente alla classe A-PHT; b3) della determina presidenziale n. 535 dell’11.4.2025, con cui l’AIFA ha formalizzato la rinegoziazione delle condizioni per il medicinale ARIXTRA, appartenente alla classe A-PHT; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicato AIFA del 7 aprile 2025 sulla maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti e atti applicativi relativi alla classificazione o rinegoziazione di medicinali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il comunicato AIFA del 7 aprile 2025 recante l'applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti, nonché, in quanto atti applicativi, alcune determine presidenziali dell'AIFA relative alla classificazione o alla rinegoziazione di medicinali. Con atto notificato e depositato il 9 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto l'interesse alla decisione. Pur non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 84, comma 3, c.p.a. per la notifica della rinuncia, il giudice ha valorizzato il chiaro tenore della dichiarazione della ricorrente, ritenendo desumibile la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
Il termine per la notifica della rinuncia alle altre parti non è stato rispettato, ma tale inosservanza non ha impedito al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse sulla base della dichiarazione resa dalla ricorrente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La dichiarazione chiara con cui il ricorrente manifesta la rinuncia e chiede la declaratoria di improcedibilità costituisce comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la dichiarazione univoca di sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione può determinare la declaratoria di improcedibilità anche quando non siano rispettate le modalità temporali di notifica previste per la rinuncia formale, purché dal comportamento del ricorrente emerga con chiarezza la volontà di non coltivare il giudizio.
- Il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse entro tale limite processuale.
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