Sentenza n. 2809/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 3955/2025 pubblicata il 21.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 23824/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente la Carta elettronica per due annualità, per l'importo complessivo di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3955/2025, che aveva condannato il Ministero a erogare in favore di ciascuna di esse la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per due annualità già maturate. La sentenza civile, pubblicata il 21 maggio 2025, non è stata impugnata ed è divenuta cosa giudicata, come attestato dalla cancelleria. È stata notificata in forma esecutiva il 21 maggio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato né corrisposto quanto dovuto. Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso collettivo. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, imponesse all'Amministrazione un obbligo immediato di conformazione, consistente nel conseguire concretamente alle beneficiarie l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alle ricorrenti la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni su istanza delle ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del giudicato.
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione concreta del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- Il giudicato del giudice ordinario produce nei confronti dell'amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio: l'obbligo amministrativo non si esaurisce in un'astratta presa d'atto, ma impone di conseguire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuti nella sentenza.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente attribuendogli facoltà di delega, affinché si sostituisca all'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →