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Sentenza

Sentenza n. 2809/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 3955/2025 pubblicata il 21.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 23824/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202506771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente la Carta elettronica per due annualità, per l'importo complessivo di euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3955/2025, che aveva condannato il Ministero a erogare in favore di ciascuna di esse la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per due annualità già maturate. La sentenza civile, pubblicata il 21 maggio 2025, non è stata impugnata ed è divenuta cosa giudicata, come attestato dalla cancelleria. È stata notificata in forma esecutiva il 21 maggio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato né corrisposto quanto dovuto. Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso collettivo. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, imponesse all'Amministrazione un obbligo immediato di conformazione, consistente nel conseguire concretamente alle beneficiarie l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alle ricorrenti la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni su istanza delle ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione concreta del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
  • Il giudicato del giudice ordinario produce nei confronti dell'amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio: l'obbligo amministrativo non si esaurisce in un'astratta presa d'atto, ma impone di conseguire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuti nella sentenza.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente attribuendogli facoltà di delega, affinché si sostituisca all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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