Sentenza n. 1059/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia del 19 maggio 2026, con cui era stata dichiarata inammissibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso ordinario per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, prima della trattazione della domanda cautelare, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di autotutela dell’8 luglio 2026, annullando l’atto impugnato e disponendo il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di dodici mesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha spontaneamente annullato il provvedimento impugnato e ha adottato una determinazione satisfattiva della pretesa sostanziale del ricorrente, disponendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’annullamento spontaneo e rapido intervenuto prima dell’udienza cautelare e delle incertezze interpretative del quadro normativo. È stata comunque disposta la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato e ha rilasciato il titolo di soggiorno richiesto, soddisfacendo la pretesa del ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- L’adozione spontanea e tempestiva, prima della trattazione della domanda cautelare, di un provvedimento amministrativo satisfattivo può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ferma restando la restituzione del contributo unificato ove previsto.
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