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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35484/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché interamente reiterativo di censure già affrontate e confutate dalla Corte di appello, senza alcuno specifico confronto con la motivazione impugnata. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che il ricorso riproduceva sostanzialmente il medesimo motivo già dedotto in appello: una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni, ritenute invece dalla sentenza impugnata in modo puntuale e logicamente coerente. La difesa ha ribadito tale lettura alternativa anche con memoria del 30/06/2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del delitto per cui la condanna è stata confermata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le stesse censure già esaminate e motivate dalla corte di merito, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa degli elementi probatori, in particolare del contenuto delle intercettazioni, non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso se la motivazione di merito ha già fornito una valutazione puntuale, non illogica e coerente del medesimo materiale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compresa la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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