Sentenza n. 1125/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66; per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente e all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio a domanda all'età di 57 anni, con 39 anni di servizio utile ai fini del TFS, ha chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha sostenuto che il beneficio sarebbe subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che l'Istituto sarebbe mero ordinatore secondario di spesa e che non vi sarebbe equiparazione tra i ruoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mantenuto applicabile al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applichi anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto all'ordinamento civile, e che il beneficio spetti anche a chi cessa dal servizio a domanda purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita. È stata respinta anche la tesi dell'INPS di essere mero ordinatore secondario di spesa: l'ente previdenziale è competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, anche quando si avvalga di dati provenienti dall'amministrazione di appartenenza. L'argomento relativo alla mancata equiparazione dei ruoli è stato superato richiamando l'art. 632 del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS è stato condannato a riliquidare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le differenze, con interessi fino all'effettivo pagamento. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, in quanto esclusa dalla normativa applicabile. Le spese di lite, pari a euro 2.000 oltre accessori, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate
La disposizione estende il beneficio dei sei scatti stipendiali alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, quando ricorrano i requisiti anagrafici e di servizio; la cessazione a domanda non esclude il beneficio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
Mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990 senza far rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
Il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda, purché siano raggiunti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e il previo pagamento della contribuzione, senza incidere sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 in relazione al calcolo dell'importo della pensione, confermando l'ambito pensionistico della disciplina.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, nel caso deciso, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di differenze di trattamento di fine servizio.
art. 632 d.lgs. n. 66/2010
Disciplina la corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile, consentendo l'individuazione delle qualifiche equiparate richieste dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, in presenza di qualifiche equiparate, senza che sia necessaria una distinzione basata sull'ordinamento di appartenenza.
- La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto ai sei scatti stipendiali quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, subordinando il beneficio al pagamento della contribuzione previdenziale, disciplina i sei scatti ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita.
- L'INPS è competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio; il fatto che utilizzi dati formati dall'amministrazione di provenienza non lo esonera dall'obbligo di riliquidare correttamente la prestazione.
- La corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche delle forze di polizia a ordinamento civile rilevante per l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è disciplinata dall'art. 632 del d.lgs. n. 66/2010.
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